Amministrazione e bilancio

24 Luglio 2025

Estensione del principio di derivazione rafforzata alle microimprese

Il decreto legislativo approvato il 14.07.2025 estende il principio di derivazione rafforzata alle microimprese con bilancio abbreviato. Tale misura rappresenta un importante passo verso la semplificazione e l’allineamento tra contabilità civilistica e fiscalità d’impresa.

Il Consiglio dei Ministri il 14.07.2025 ha approvato in via preliminare uno schema di Decreto Legislativo che può cambiare radicalmente il modo in cui tante piccole realtà aziendali determinano il proprio reddito d’impresa. Tra le varie novità più attese va sicuramente segnalata quella che riguarda l’estensione del principio di derivazione rafforzata anche alle microimprese che decidono di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-ter c.c.

Il principio di derivazione rafforzata è disciplinato dall’art. 83, c. 1, terzo periodo del Tuir, che consente l’applicazione, anche ai fini fiscali, dei criteri civilistici adottati nella redazione del bilancio riguardanti la qualificazione, imputazione temporale e classificazione delle poste in bilancio. Il principio nella precedente formulazione si applicava sia alle società che adottano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), sia a quelle che redigono il bilancio secondo le regole civilistiche italiane con la sola esclusione delle microimprese che non optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria.

Più nello specifico, il principio di derivazione rafforzata era applicabile ai soggetti che:

– redigevano il bilancio in forma ordinaria;

– depositavano il bilancio abbreviato ai sensi dell’art. 2435-bis c.c.;

– erano microimprese ai sensi dell’art. 2435-ter c.c. che sceglievano volontariamente di redigere il bilancio in forma ordinaria.

Restavano, dunque, escluse dal perimetro applicativo le microimprese che si avvalgono delle semplificazioni previste dalla normativa per questa categoria, redigendo il bilancio in forma abbreviata. Tale esclusione ha però generato nel tempo un acceso dibattito interpretativo, poiché tale impostazione appariva poco coerente con la ratio stessa della norma. L’obiettivo della derivazione rafforzata è infatti quello di semplificare il sistema fiscale, allineandolo maggiormente alle regole contabili, e promuovere un approccio sostanzialistico nella rappresentazione economico-patrimoniale. Da questo punto di vista l’esclusione delle microimprese con bilancio abbreviato appariva quindi in contrasto con questo orientamento, soprattutto considerando che anche le imprese di dimensioni più ridotte che redigevano il bilancio abbreviato, ma non qualificate come microimprese, rientravano nel perimetro applicativo della norma.

A rafforzare questa lettura estensiva era intervenuta anche Assonime, che nella circolare n. 31/2022 aveva evidenziato la necessità di superare un’interpretazione restrittiva della norma. Secondo l’Associazione, l’elemento dirimente non doveva essere la classificazione dimensionale dell’impresa, ma la qualità e la struttura del bilancio redatto.

Va evidenziato che anche la Relazione Illustrativa al D.Lgs. 192/2024 si era orientata in tal senso, confermando un’interpretazione estensiva della norma.

Lo schema di decreto approvato il 14.07.2025 recepisce finalmente questa impostazione, andando a modificare l’art. 83, c. 1, terzo periodo del Tuir, allineandolo all’orientamento interpretativo maggiormente estensivo e più diffuso. La nuova formulazione chiarisce che il principio di derivazione rafforzata è esteso alle microimprese che adottano il bilancio in forma abbreviata, restando tuttavia esclusi dal relativo ambito applicativo unicamente i soggetti che non redigono il bilancio né in forma ordinaria né abbreviata.

L’estensione operata dal nuovo decreto rappresenta un passo avanti nella semplificazione dei rapporti tra bilancio civilistico e dichiarazione fiscale, in linea con l’evoluzione normativa e dottrinale degli ultimi anni. Se confermato in via definitiva, il nuovo testo entrerà in vigore a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024, come stabilito dall’art. 5, c. 1, dello stesso schema di decreto.

Questo intervento normativo va letto come parte di un processo più ampio di modernizzazione della fiscalità d’impresa, che mira a ridurre gli scostamenti tra contabilità e fiscalità, valorizzando le informazioni già presenti nel bilancio e offrendo maggiore certezza agli operatori, anche di piccole dimensioni.

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