Amministrazione e bilancio
25 Settembre 2025
La posizione dell’Agenzia delle Entrate verso un cambio di rotta necessario.
L’art. 165, c. 10 del Tuir disciplina una peculiare riduzione proporzionale del credito d’imposta estero nel caso in cui il reddito estero concorra solo parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia. Questo meccanismo, noto come “falcidia”, impone la riduzione dell’imposta estera oggetto di credito in proporzione alla quota di reddito estero effettivamente assoggettata a tassazione interna. Il principio, applicato tipicamente ai dividendi esteri parzialmente imponibili o a redditi agevolati (ad esempio nel contesto del previgente regime del patent box), è da sempre sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, che ha ribadito questa impostazione anche nella risposta fornita al recente interpello 15.04.2025, n. 101.
Tuttavia, questa prassi è oggi oggetto di forti critiche dottrinali e giurisprudenziali, a seguito del consolidarsi di pronunce che ne hanno (giustamente) rilevato l’incompatibilità con le Convenzioni contro le doppie imposizioni internazionali. In primo luogo, con la sentenza 1.09.2022, n. 25698, la Corte di Cassazione, pur trattando la diversa questione del credito d’imposta in caso di tassazione sostitutiva obbligatoria, ha riaffermato la necessità di dare prevalenza alla disciplina convenzionale rispetto alla normativa interna.
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