IVA
17 Settembre 2025
La fornitura dell’impresa manifatturiera è esclusa dal reverse nell’edilizia; è esclusa (tranne nei subappalti) anche l’installazione di grondaie e pluviali effettuate dal non fabbricante mentre rientra quella degli infissi non prodotti.
La disciplina del reverse charge nel settore dell’edilizia è contenuta, com’è noto, nell’art. 17, c. 6 D.P.R. 633/1972:
– alla lettera a-ter), introdotta dal 2015, per talune prestazioni di servizi relative agli edifici;
– alla lettera a), che è operativa fin dal 2007 nell’edilizia (non solo edifici) ma limitatamente ai soli rapporti di subappalto che, dal 2015, non siano disciplinati dalla citata lettera a-ter).
Al netto delle numerose incertezze che continuano a imperversare sulla materia, è comunque assodato che, tanto per l’una quanto per l’altra disposizione, il reverse non coinvolge in linea di principio, a prescindere dalla tipologia di contratto che lega gli operatori, le forniture effettuate dal medesimo fabbricante dei beni ovvero dall’impresa manifatturiera che quindi fattura con rivalsa dell’Iva.
Falegname e infissi – Inequivocabile, nel senso descritto, il caso del falegname/carpentiere (16.23.XX Ateco 2007; 16.23.29 e 16.25.00 Ateco 2025) relativo alla produzione e installazione di infissi che rimane estraneo al reverse charge in quanto detta attività non è riconducibile al settore edile (circolare Ag. Entrate n. 11/E/2007, par. 5.3); in tal senso depongono anche le ultime note Ateco 2025 laddove precisano che dalla sezione F “costruzioni” sono escluse “le operazioni di fabbricazione non eseguite in cantere … e la fabbricazione e consegna di strutture e parti di edifici in legno o in metallo prefabbricati che richiedono solo un minimo di lavori di costruzione in loco (nel sito di costruzione)”.
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