Accertamento, riscossione e contenzioso

19 Luglio 2025

Falsa fatturazione e onere della prova

Ripartizione onere della prova: giurisprudenza di merito e di legittimità allineate.

Secondo approdo stabile della Cassazione, in tema di detrazione dell’Iva, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti l’Amministrazione Finanziaria ha l’onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che il destinatario era consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, che l’operazione era finalizzata all’evasione dell’imposta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente; incombe, invece, sul contribuente la prova contraria di avere agito nell’assenza di consapevolezza di partecipare a un’evasione fiscale e di avere adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi” (cfr.: Cass., Sez. V, sent. 9.08.2022, n. 24471).

Tale principio è stato recepito anche dalla giurisprudenza di merito: la C.G.T. Toscana, Sez. 5, con la sentenza 22.04.2025, n. 507, ha ribadito che, ai fini della detrazione Iva, l’Amministrazione Finanziaria, ove contesti che la fatturazione attenga a operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, sia l’oggettiva fittizietà del fornitore sia la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’imposta. 

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