Amministrazione e bilancio

09 Settembre 2025

Falso in bilancio: moltiplicazione dei reati per ogni annualità

La Cassazione modifica radicalmente il paradigma interpretativo della responsabilità penale societaria

La Quinta Sezione Penale della Suprema Corte introduce un cambio di rotta decisivo con la pronuncia n. 27859/2025, ridisegnando completamente l’architettura delle false comunicazioni sociali. Il nuovo orientamento stabilisce che ciascun documento contabile contenente informazioni mendaci rappresenta un episodio criminoso distinto e autonomo. Una svolta che espone amministratori e organi di controllo a un’escalation di imputazioni senza precedenti.

La decisione dei giudici di legittimità smantella decenni di consolidata interpretazione giurisprudenziale. Fino a questo momento, nella prassi professionale si osservava frequentemente un approccio differente: i dati non veritieri, una volta inseriti nella documentazione societaria, conservavano la loro natura falsificatoria negli esercizi seguenti, tuttavia senza generare ulteriori condotte penalmente significative. Ogni bilancio rappresenta ora una fotografia aggiornata e autonoma della situazione aziendale. Non si configura più come semplice riproduzione di elementi informativi preesistenti. Quando un’informazione ingannevole viene riportata in un documento successivo, si concretizza una nuova dichiarazione fraudolenta. Il principio trova applicazione esclusivamente rispetto agli atti depositati presso il Registro delle Imprese.

Si consideri l’ipotesi di una società che sovrastimi costantemente il valore delle giacenze di magazzino per 3 periodi amministrativi consecutivi. Secondo la nuova interpretazione, si materializzano 3 distinte violazioni delle norme sulle comunicazioni sociali, ciascuna dotata di propria autonoma prescrizione. L’innovazione giurisprudenziale produce effetti diretti sulla decorrenza dei termini prescrizionali. Ogni documento falso possiede una propria prescrizione indipendente che inizia a decorrere dal momento del deposito. Questa segmentazione temporale riduce l’efficacia delle consuete strategie difensive basate sull’invocazione dei termini.

La casistica comune dimostra come questo orientamento imponga una revisione delle metodologie di vigilanza. I sindaci e i revisori non possono limitarsi a rilevare un’irregolarità iniziale senza valutare che la sua reiterazione produce nuove responsabilità. Come spesso accade nella pratica professionale, l’attenzione si concentra sulla prima manifestazione del dato falsificato. È necessario invece considerare l’impatto della sua riproduzione nei documenti seguenti. Si pensi al caso di un revisore che constati una sopravvalutazione di crediti inesigibili nel bilancio 2023. Qualora la medesima irregolarità si ripeta nei documenti 2024 e 2025 senza adeguate correzioni, si configurano 3 episodi criminosi distinti. La vigilanza deve articolarsi su base annuale, verificando non soltanto la correttezza del singolo documento ma anche l’eventuale persistenza di irregolarità precedenti.

Il nuovo principio comporta un ampliamento significativo dell’esposizione penale per gli amministratori. Se già in precedenza la fattispecie era considerata di complessa gestione per la sua elasticità interpretativa, ora ogni esercizio rappresenta una potenziale fonte di responsabilità indipendente. Gli amministratori devono considerare che la posizione si aggrava progressivamente con il protrarsi dell’irregolarità. Non risulta più sufficiente rimediare alla falsificazione originaria: occorre impedire che si riproduca nei documenti successivi. La Cassazione delinea un quadro di rigore che incide profondamente sulla governance societaria.

La falsificazione bilanci assume così una configurazione inedita, dove ogni documento depositato con informazioni non veritiere costituisce una nuova occasione di responsabilità penale. Una trasformazione che rende particolarmente delicata la posizione di tutti i soggetti coinvolti nella redazione e controllo dei documenti societari, imponendo una vigilanza costante e sistematica su ogni singolo esercizio.

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