IVA

12 Settembre 2025

Fatturazione carburante con utilizzo di una carta prepagata

Il momento rilevante ai fini Iva per l’acquisto di carburante con carta prepagata è l’utilizzo per il rifornimento e non la ricarica.

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta 10.09.2025, n. 235, fornisce chiarimenti circa il momento di emissione della fattura per acquisto di carburante quando viene utilizzata una carta prepagata.

L’istante che gestisce la distribuzione di carburante emette una prima fattura con il pagamento/ricarica di una carta da utilizzare per il rifornimento: la carta è abbinata a un nominativo (privato consumatore o soggetto titolare di partita Iva), a un veicolo e a un tipo specifico di carburante, ma non ha scadenza. Il distributore al momento del rifornimento comunica automaticamente i corrispettivi incassati e provvede successivamente a neutralizzare l’operazione nel registro dei corrispettivi per evitare la duplicazione di imposta.

L’obbligo di emissione della fattura elettronica ricorre solo per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’Iva. Gli acquisti al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione non sono soggette all’obbligo di certificazione tramite scontrino/ricevuta fiscale, mentre sono obbligatorie la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

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