IVA

13 Luglio 2022

Fatturazione dello sconto in fattura per rilascio visto di conformità

Il compenso professionale per l’asseverazione deve tenere conto della remunerazione degli aggravi finanziari legati all’attualizzazione del credito d’imposta. Questa la risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello 4.05.2022, n. 243.

Quesito proposto – La richiesta di parere è presentata da un professionista chiamato ad apporre il visto di conformità ai fini dell’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi agevolati. L’istante fa presente che, nel caso in cui i clienti optino per l’applicazione dello sconto in fattura anche con riferimento al compenso per l’apposizione del visto di conformità, il recupero degli importi scontati avverrà in più anni, secondo le regole previste dal D.Lgs. n. 241/1997, salvo la possibilità di optare per la cessione del credito a terzi.

In definitiva il professionista chiede al Fisco di esprimersi sulla corretta procedura per il riaddebito della remunerazione degli aggravi legati all’attualizzazione dell’incentivo, sia ai fini Iva, sia rispetto alle regole di determinazione del reddito professionale.

Soluzione prospettata dal contribuente – La remunerazione degli aggravi finanziari legati all’attualizzazione del credito d’imposta derivante dallo sconto in fattura rappresenta, secondo l’istante, un onorario avente natura prettamente professionale che concorrerà alla determinazione del reddito ex art. 54 del TUIR.

Nel caso di visto di conformità apposto per la detrazione superbonus con la conseguente assenza di pagamento da parte del cliente, come nel caso di detrazioni con percentuale minore, secondo il professionista interpellante, l’onorario dovrebbe concorrere alla formazione del reddito anche per la parte oggetto di sconto nell’anno nel quale viene emessa la fattura con l’indicazione dello “sconto in fattura” ex art. 121, D.L. n. 34/2020.

In materia di Iva, la soluzione prospetta che l’intero imponibile della fattura vada assoggetto ad aliquota ordinaria, escludendo che possa trattarsi di un’operazione finanziaria esente ai sensi dell’art. 10, D.P.R. 22/10/1972, n. 633.

Risposta dell’Amministrazione finanziaria – Nella parte inziale del parere, l’Agenzia delle Entrate richiama la disciplina che consente al professionista, dopo l’opzione esercitata dal cliente, di accettare che l’adempimento totale o parziale dell’obbligazione (pagamento della fattura) avvenga mediante la cessione di un credito corrispondente alla detrazione spettante al committente, che può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, o essere oggetto, a determinate condizioni, di cessione ad altri soggetti.

I tecnici ministeriali condividono la soluzione prospettata dall’istante, confermando che l’eventuale corrispettivo pattuito con il cliente per “l’attualizzazione del credito ricevuto” rientri nell’ambito dell’onorario della prestazione professionale ai sensi dell’art. 54, D.P.R. 22/12/2986, n. 917.

Ai fini Iva, anche tale corrispettivo concorrerà a formare la base imponibile e come tale sarà assoggettato a imposta con aliquota ordinaria.

Osservazioni conclusive – L’interpretazione fornita appare aderente alla risposta formulata nell’interpello n. 369/2021, in cui è stato chiarito che l’importo che il fornitore “scontista” richiede al committente a rimborso degli oneri di attualizzazione del credito, dovrà scontare aliquota ordinaria.

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