Amministrazione e bilancio
23 Luglio 2025
Dal 2025 per i professionisti sanitari opera il divieto alla fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie emesse nei confronti delle persone fisiche senza limite temporale. L’invio dei dati al TS a partire dal 2025 sarà annuale.
Finalmente dopo 7 anni di proroghe alla fatturazione elettronica per gli operatori sanitari (l’ultima era al 31.03.2025 ex art. 3, c. 6 D.L. 202/2024) l’art. 2 D.Lgs. 81/2025 mette la parola fine, disponendo che gli operatori sanitari non possono emettere fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie verso pazienti consumatori finali, senza porre un limite temporale.
Il divieto finale per la fatturazione elettronica è introdotto eliminando nell’art. 10-bis D.L. 119/2018 il riferimento ai periodi d’imposta in cui tale divieto ha operato finora, proroga dopo proroga, ossia: 2019-2020-2021-2022-2023-2024 – 1° trimestre 2025.
La motivazione del divieto definitivo è stata quella di evitare onerosi investimenti infrastrutturali da parte dell’Amministrazione Finanziaria, volti a individuare un sistema di gestione delle fatture elettroniche diverso dallo Sdi che garantisse un’adeguata tutela della privacy e insieme contenere anche i costi da sostenere da parte degli operatori sanitari per adeguarsi a ciò.
Con questa soluzione gli operatori sanitari potranno finalmente togliersi dall’incertezza di dotarsi o meno di programmi per emettere appunto fatture elettroniche, a meno che, accanto ai trattamenti sanitari ai pazienti, il professionista tenga anche conferenze o debba fatturare per l’occupazione degli spazi per svolgere l’attività: infatti, per tutte quelle prestazioni che non hanno la natura di prestazioni sanitarie svolte nei confronti di persone fisiche, come negli anni passati, le fatture devono essere elettroniche. Pertanto, per queste ultime il contribuente si deve dotare di un programma che permetta l’invio allo Sdi delle fatture.