Amministrazione e bilancio

09 Gennaio 2019

Fatturazione nei raggruppamenti temporanei d'impresa

L’Agenzia delle Entrate conferma che, in caso di raggruppamento temporaneo tra imprese (RTI) disciplinato dal Codice degli appalti, la fatturazione nei confronti della stazione appaltante è un obbligo che deve essere assolto da ogni impresa facente parte del raggruppamento e non a carico esclusivo della mandataria.

Gli obblighi di fatturazione, ai sensi dell’art. 21 D.P.R. 633/1972, nei confronti della stazione appaltante, sono quindi assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza eseguiti da ciascuna. In tal senso si è espressa l’Agenzia con il principio di diritto 17.12.2018, n. 17.

Si tratta di un importante riferimento interpretativo poiché, soprattutto con l’avvento del primo Codice degli appalti (D.Lgs. 163/2006), la forma RTI si è diffusa notevolmente. Ciò nonostante, a oggi, si segnalano difformi comportamenti tra gli operatori per una norma che, almeno a giudizio di chi scrive, appare abbastanza chiara. L’art. 48, c. 16 del nuovo Codice (D.Lgs. 50/2016) infatti, prevede che il RTI “non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali“.

Il rapporto che si instaura tra le associate e la capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese, sottolinea l’Agenzia, è inquadrato, dal punto di vista giuridico, nel mandato collettivo speciale con rappresentanza: da qui nessun nuovo soggetto giuridico, né sostituzione giuridica e tributaria della capogruppo mandataria, la quale è tenuta a fatturare alla stazione appaltante soltanto le prestazioni di propria competenza, secondo quanto previsto dal contratto, non anche le prestazioni rese dalle associate. Non rileva che la capogruppo abbia ricevuto mandato di incasso da tutte le associate medesime.

Si riporta il testo integrale del principio di diritto n. 17: “Il rapporto esistente tra le associate e la capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) – istituito per l’esecuzione di un appalto pubblico – si inquadra, giuridicamente, nella figura del mandato collettivo speciale con rappresentanza, che, ai sensi dell’art. 48, c. 16 D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 (c.d. codice appalti pubblici e contratti di concessione) “…non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali”. Ne deriva che gli obblighi di fatturazione ai sensi dell’art. 21 D.P.R. 26.10.1972, n. 633, nei confronti della stazione appaltante, sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti”.

Gli enti locali dovranno osservare diligentemente il principio fissato dall’Agenzia all’atto di liquidazione degli stati d’avanzamento lavori, tenendo in debito conto l’obbligo di riscontro della regolarità fiscale previsto dall’art. 184, c. 4 D.Lgs. 267/2000.

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