Coop
15 Novembre 2025
Il prestito sociale consente alle cooperative di ottenere risorse dai soci a condizioni vantaggiose, riducendo la dipendenza dal credito bancario. Tuttavia, la normativa impone rigidi limiti quantitativi, obblighi informativi e vincoli di utilizzo.
Il prestito sociale costituisce per le cooperative un’importante opportunità per acquisire a condizioni vantaggiose risorse finanziarie alternative a quelle del mercato creditizio in accordo con i principi mutualistici che ne sovraintendono il funzionamento. In sostanza, si tratta di una forma di finanziamento che si concretizza nell’apporto alla cooperativa, da parte dei soci, siano essi persone fisiche, società o investitori istituzionali, di somme che normalmente vengono rimborsate nel medio o nel breve termine e a fronte della quale vengono corrisposti degli interessi. Purtroppo, questa forma di finanziamento soggiace a una serie di vincoli normativi che ne limitano, in termini operativi e dimensionali, la concreta applicazione. Infatti, la normativa vigente prevede che le cooperative possano svolgere, in virtù del rapporto mutualistico esistente, la raccolta del risparmio dai soci, purché subordinato all’obbligo del rimborso integrale e incondizionato ed unicamente in funzione del conseguimento dell’oggetto sociale.
Per l’inquadramento della disciplina in esame si deve fare riferimento all’art. 1, cc. 238-242 della legge di Bilancio 2018, che ha disposto che il prestito sociale può essere impiegato soltanto per operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell’oggetto o dello scopo sociale, non potendosi le cooperative occupare della gestione del risparmio. Inoltre, è previsto che i finanziamenti in discussione non siano postergati rispetto agli altri debiti sociali. Tuttavia, la citata normativa prevedeva l’adozione di una delibera attuativa da parte del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) che non ha mai visto la luce.
I principi delineati dal Legislatore impongono che, in termini quantitativi, l’ammontare complessivo del prestito sociale non superi il triplo del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio e che vi sia l’obbligo per la cooperativa di prestare adeguate garanzie qualora l’indebitamento ecceda i 300.000 euro e il valore del patrimonio. Ulteriore previsione della disciplina, che non ha mai trovato piena attuazione, riguarda maggiori obblighi informativi per le cooperative, finalizzati ad assicurare la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi.
Vi è da dire che queste prescrizioni si inseriscono in una vigente disciplina che regola il comportamento degli operatori finanziari sul mercato. A tal proposito, è opportuno rammentare che normativa e pressi della Banca d’Italia hanno previsto la raccolta del risparmio dei soci da parte delle società con modalità diverse dall’emissione di strumenti finanziari nel rispetto di determinate condizioni. In particolare, per le cooperative è necessario che la raccolta dei finanziamenti da soci sia prevista dallo statuto. Inoltre, sussiste l’obbligo di redigere un apposito regolamento di funzionamento e gestione del prestito sociale, predisposto dall’organo amministrativo e approvato dall’assemblea dei soci ai sensi dell’art. 2521, c. 5 c.c. In base alle regole della Banca d’Italia, poi, vige il divieto del rimborso del risparmio “a vista” e della raccolta congiunta all’emissione o gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata.
Il prestito sociale, raccolto individualmente, è vincolato, inoltre, al rispetto di precisi limiti quantitativi, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 601/1973, come elevati dall’art. 10 L. 59/1992 e soggetti a rivalutazione triennale.
I più recenti limiti previsti per ciascun socio persona fisica sono fissati in 43.736,72 euro, elevati a 87.473,45 per le cooperative di trasformazione di prodotti agricoli, per quelle di lavoro e per le cooperative edilizie. Inoltre, il limite massimo di remunerazione del prestito sociale è previsto in misura pari al tasso d’interesse più elevato dei Buoni Postali fruttiferi aumentato del 2,50%.
Infine, si ricorda che vi sono ulteriori forme istituzionali alternative di finanziamento delle cooperative, quali le azioni di socio sovventore di cui all’art. 4 L. 59/1992 e gli strumenti finanziari contemplati dall’art. 2526 c.c., che attribuiscono ai sottoscrittori diritti patrimoniali e amministrativi ma soggiacciono a significativi limiti operativi e di remunerazione.
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