Accertamento, riscossione e contenzioso
17 Luglio 2025
L’ordinanza n. 16904/2025 conferma che i finanziamenti non giustificati dei soci possono legittimare l’accertamento induttivo puro: assenza di delibera, versamenti in contanti e incongruenze reddituali sono elementi sintomatici di ricavi occulti. La prova contraria grava sulla società.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 24.06.2025, n. 16904, in tema di finanziamenti dei soci alle società, ha ribadito la legittimità dell’accertamento induttivo puro ex art. 39, c. 2 D.P.R. 600/1973, qualora ricorrano elementi indiziari sintomatici di inattendibilità contabile e possibile occultamento di utili.
La ratio dell’orientamento si fonda sulla presunzione secondo cui l’utile in nero conseguito dalla società possa essere stato distribuito ai soci e, successivamente, da questi reinserito nel patrimonio sociale sotto forma di finanziamento. In tali ipotesi, il Fisco è legittimato a recuperare a tassazione tali somme in qualità di ricavi non dichiarati.
In particolare, l’ordinanza in commento sottolinea che costituiscono circostanze indizianti e gravi, specifiche e concordanti:
– l’assenza di una delibera assembleare che legittimi formalmente il finanziamento;
– l’inadeguatezza della capacità reddituale e patrimoniale dei soci a giustificare l’esborso, specie in presenza di importi ingenti;
– le modalità di pagamento in contanti, che ostacolano la tracciabilità delle operazioni.