Accertamento, riscossione e contenzioso
04 Settembre 2025
Moratoria estiva per invio informazioni e pagamenti delle somme a seguito di controlli automatizzati o formali dal 1.08.2025 al 4.09.2025. Dal 5.09.2025 riprendono i termini, ma invio documenti possibile, senza conseguenze entro il 15.09.2025.
Dal 5.09.2025 riprendono i termini sospesi dalla moratoria estiva dal 1.08.2025 al 4.09.2025. Si ricorda infatti che l’art. 37, c. 11-bis D.L. 223/2006, nonché l’art. 7-quater, c. 17 D.L. 193/2016 sospendono il termine per l’invio di documenti/informazioni richiesti ai contribuenti da Agenzia delle Entrate o altri enti, nonché il termine per il pagamento delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e controlli formali, dal 1.08 al 4.09 di ogni anno. Pertanto il consueto termine dei 30 giorni per inviare documenti o informazioni richiesti dall’Agenzia nell’ambito di controlli formali (per esempio scontrini relativi alle spese sanitarie, fatture per ristrutturazioni edilizie, ecc.) è sospeso per tale lasso temporale e riprende a decorrere dal 5.09.2025, salvo che le richieste non vengano effettuate nel corso di attività di accesso, ispezione e verifica, in tal caso non opera la sospensione, come non opera anche per le procedure di rimborso ai fini Iva.
Se per esempio il contribuente avesse ricevuto una richiesta di documenti da parte dell’Agenzia il 23.07.2025, avrebbe tempo fino al 26.09.2025 per fornirli perché:
– dal 23.07.2025 al 31.07.2025, sono 8 giorni;
– dal 1.08.2025 al 4.09.2025, vi è la sospensione;
– dal 5.09.2025 al 26.09.2025, sono altri 22 giorni.
Inoltre, a seguito di un’interlocuzione tra Cndcec e Agenzia delle Entrate (comunicato stampa del 14.07.2025), è stata concessa dall’Agenzia la possibilità di inviare i documenti e le informazioni richiesti con comunicazioni recapitate nell’ultima decade di giugno e nel mese di luglio, anche nei primi 15 giorni del mese di settembre 2025 senza conseguenze. Quindi il contribuente che abbia per esempio ricevuto una richiesta il 2.07.2025, ordinariamente avrebbe tempo fino al 5.09.2025 per fornire la documentazione, poiché:
– dal 2.07.2025 al 31.07.2025, sono 29 giorni;
– dal 1.08.2025 al 4.09.2025, è in vigore la sospensione;
– dal 5.09.2025 al 5.09.2025, è 1 giorno.
Potrebbe, con questa concessione e senza conseguenze, fornire la documentazione entro il 15.09.2025.
La sospensione estiva dal 1.08.2025 al 4.09.2025 poi opera anche per i termini di pagamento delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati ex artt. 36-bis D.P.R. 600/73 e 54-bis D.P.R. 633/1972 e formali di cui all’art. 36-ter D.P.R. 600/1973 (60 giorni), nonché per la liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (30 giorni).
I primi, ossia i controlli automatizzati e formali, prevedono un termine di versamento delle somme dovute di 60 giorni: si ricorda, infatti, che il precedente termine di 30 giorni è stato sostituito a cura del D.Lgs. 108/2024 a decorrere dalle comunicazioni elaborate dallo scorso 1.01.2025. Mentre se l’invio telematico dell’avviso derivante da un controllo automatizzato delle dichiarazioni avviene all’intermediario il termine è ancora maggiore, ossia di 90 giorni.
Quindi se per esempio il contribuente riceve via PEC un avviso bonario ex art. 36-bis il 26.07.2025 avrebbe tempo fino al 29.10.2025 per pagare le somme dovute (o la prima rata se decidesse di rateizzare), poiché:
– dal 26.07.2025 al 31.07.2025, sono 5 giorni;
– dal 1.08.2025 al 4.09.2025, vi è la sospensione;
– dal 5.09.2025 al 30.09.2025, sono 26 giorni;
– dal 1.10.2025 al 29.10.2025, sono altri 29 giorni.