Diritto privato, commerciale e amministrativo
21 Giugno 2025
Per la Cassazione (sent. n. 560/2025) per il recupero di spese di giustizia penali, l’obbligo di motivazione della cartella non è assolto con il rinvio ad atti ("fogli notizie" della Procura attestanti le spese sostenute nel processo) non precedentemente comunicati.
Un contribuente proponeva opposizione avverso una cartella di pagamento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per il recupero di spese processuali inerenti a un processo penale che lo aveva coinvolto, eccependo, fra gli altri, il difetto di motivazione della cartella.
Giunto il giudizio davanti alla Corte di Cassazione, quest’ultima respingeva il ricorso dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione evidenziando che secondo la propria giurisprudenza (Cass., S.U., sent. 14.07.2022, n. 22281) spetta all’agente della riscossione individuare, nella cartella, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base della richiesta; nell’ipotesi in cui la pretesa non sia mai stata manifestata prima al debitore e costituisca, perciò, essa stessa atto impositivo in senso sostanziale, occorre una motivazione completa, dovendo l’agente esternare gli elementi essenziali che consentano al contribuente di verificarne la legittimità e di impugnarla, anche per contestarne il merito e tale motivazione deve dunque assumere i caratteri della “congruità, sufficienza e intelligibilità”.