IVA

10 Giugno 2025

Forfetari, 3 modifiche dal decreto Correttivo-bis

Il decreto del 4.06.2025 ridisegna gli adempimenti Iva in regime di inversione contabile, esclude definitivamente l'accesso al concordato preventivo biennale e cristallizza i coefficienti di redditività settoriali.

Il 4.06.2025 il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera definitivo al cosiddetto “decreto Correttivo-bis”, un provvedimento che si inserisce nel più ampio processo di riforma fiscale italiana. Tra compliance, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni, il decreto tocca anche il regime forfetario di cui alla L. 23.12.2014, n. 190 con 3 novità.

La prima novità riguarda i tempi di versamento dell’Iva per quelle operazioni in cui i forfetari sono debitori d’imposta. Il decreto interviene modificando la disciplina applicabile ai forfetari per le fattispecie di cui all’art. 17, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633, tanto nella configurazione del reverse charge “interno” quanto in quella del reverse charge “esterno”, nonché per gli acquisti intracomunitari di beni. La previgente disciplina imponeva ai contribuenti forfetari il versamento dell’Iva dovuta in qualità di debitori d’imposta entro il termine perentorio del giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Tale meccanismo, benché coerente con la logica generale della liquidazione mensile dell’imposta, si rivelava nella prassi applicativa fonte di criticità operative per una categoria di soggetti caratterizzata da strutture organizzative semplificate.

Il decreto Correttivo-bis introduce una significativa deroga temporale, stabilendo che il versamento dell’Iva per le suddette operazioni debba essere effettuato con cadenza trimestrale, specificatamente entro il 16 del secondo mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre solare.

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