Imposte dirette

05 Gennaio 2024

Forfetari e causa ostativa della partecipazione nella S.r.l.

La verifica dell’operatività nel corso del 2023 della causa ostativa della partecipazione in S.r.l. da parte del forfetario per determinare o meno l’uscita dal regime agevolato a partire dal 2024.

A conclusione dell’anno 2023 il forfetario che detiene una partecipazione in una S.r.l. deve verificare se sussistono le condizioni perché tale partecipazione costituisca una causa ostativa e implichi l’uscita dal regime agevolato a partire dal 2024.

Si ricorda la causa ostativa di cui all’art. 1, c. 57, lett. d) L. 190/2014 per “gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente S.r.l. o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate 10.04.2019, n. 9/E ha chiarito che affinché operi tale causa ostativa in caso di possesso di quote di S.r.l. è necessaria la compresenza:

  • del controllo diretto o indiretto della società;
  • dell’esercizio di attività economiche (nel corso del 2023) direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal forfetario.

In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può permanere nel regime forfetario anche per il 2024.

Anzitutto occorre ricordare che il controllo citato nella norma fa riferimento al concetto di controllo di cui all’art. 2359, cc. 1 e 2 c.c., ossia la maggioranza dei voti, l’esercizio di influenza dominante in virtù di contratti o voti sufficienti per l’esercizio di un’influenza dominante (esempio la partecipazione del 50% ma anche del 49%, come da risposta a interpello 23.04.2019, n. 126).
Il controllo può essere diretto ma anche indiretto, ossia il controllo tramite altri soggetti, quali società controllate, fiduciarie, o per interposta persona (familiari: coniuge, affini entro il 2° grado e parenti entro il 3° grado).

Per quanto riguarda la riconducibilità all’attività occorre controllare l’attività effettivamente svolta durante l’anno:

  • il forfetario e la S.r.l. svolgono attività appartenenti alla stessa sezione ATECO:
    • il forfetario nel corso del 2023 ha fatturato alla S.r.l. e la S.r.l. si è dedotta il costo: si integra la causa ostativa, nel 2024 il forfetario esce dal regime agevolato;
    • il forfetario nel corso del 2023 ha fatturato alla S.r.l. ma la S.r.l. non si è dedotta il costo: non si integra la causa ostativa e nel 2024 il forfetario non esce dal regime agevolato;
    • il forfetario percepisce un compenso amministratore dalla S.r.l.: si integra la causa ostativa dal momento che i compensi sono tassabili con aliquota agevolata e la S.r.l. si deduce il relativo costo;
  • il forfetario e la S.r.l. svolgono attività appartenenti a sezioni ATECO differenti: a prescindere dalla fatturazione o meno da parte del forfetario alla S.r.l., essendo in sezioni ATECO differenti, non si integra la causa ostativa e il forfetario potrà proseguire nel regime agevolato anche per il 2024.

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