Imposte dirette
05 Giugno 2025
Quando le interpretazioni divergono: il caso delle D.R.E. che hanno equiparato lavoratori autonomi e imprese minori.
Il tema dell’opzione per il regime ordinario esercitata dai professionisti in possesso dei requisiti per il forfetario sta assumendo rilevanza pratica sempre maggiore, con risvolti interpretativi tutt’altro che pacifici. La questione centrale, infatti, riguarda la possibilità per i professionisti di derogare al vincolo triennale previsto dalla L. 190/2014, analogamente a quanto già riconosciuto alle imprese minori in contabilità semplificata. L’art. 1, c. 70 costituisce il fulcro della questione: la norma stabilisce che i contribuenti forfetari possono optare per l’applicazione dell’Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari, con un vincolo di permanenza minimo triennale. Decorso tale periodo, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo fino a revoca espressa.
Il quadro, però, è stato ridisegnato dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 64/E/2018, che ha introdotto un primo importante distinguo: per le imprese in contabilità semplificata ex art. 18 D.P.R 600/1973, il vincolo triennale non trova applicazione. La motivazione? Sia il regime di cassa applicato da tali imprese che quello forfetario sono considerati “regimi naturali” per i contribuenti minori. Tale orientamento è stato successivamente confermato dalla circolare n. 9/E/2019, al paragrafo 3.1. Questa differenziazione sembra fondarsi sull’assunto che l’art. 1, c. 70 L. 190/2014 faccia riferimento esclusivamente alla contabilità ordinaria. In questa visione, il vincolo triennale permarrebbe soltanto nei casi, numericamente modesti, di opzione esplicita per il regime di contabilità ordinaria.