Imposte dirette
28 Ottobre 2025
Il rapporto tra il regime forfetario e la causa ostativa del possesso di partecipazioni. Focus sulla società semplice.
Un soggetto che detenga una partecipazione in società semplice può aprire partita Iva e optare per il regime forfetario.
Tale asserzione si può evincere dalla circolare 10.04.2019, n. 9 che al paragrafo 2.3.2 affronta le cause ostative di cui all’art. 1, c. 57, lett. d) L. 190/2014.
Si ricorda che la lett. d) dispone che non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’art. 5 del Tuir o che controllano direttamente o indirettamente SRL o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
La ratio della norma è quella di evitare artificiosi frazionamenti dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo svolte.
Il contribuente che possiede quote in una S.n.c. se le cede entro fine anno, potrà applicare il regime forfetario a decorrere dall’anno successivo e ciò a prescindere che il contribuente inizi una nuova attività o prosegua un’attività già svolta.
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