IVA

27 Aprile 2022

Forfetari: obbligo di fatturazione elettronica e non solo

Partirà dal 1.07.2022 l’obbligo di fatturazione elettronica per forfetari e minimi. L’obbligo trascinerà anche esterometro e bollo telematico. Il tutto salvo mediazioni di temporaneo esonero per soggetti con fatturato fino a € 20.000.

Obbligo di fatturazione elettronica in arrivo anche per forfetari e dintorni dal 1.07.2022: lo prevede l’art. 15 del decreto legge recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR. Non si tratta di una sorpresa giacché, con la decisione di esecuzione (UE) 2021/2251 del 13.12.2021, l’Italia è stata autorizzata a prorogare fino al 2024 l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica estendendolo anche ai soggetti c.d. in “franchigia” per i quali l’imposizione era, invece, precedentemente vietata da quella del 2018 (si veda Ratio Quotidiano del 22.12.2021).

Soggetti interessati. La novella modifica l’art. 1, c. 3 D.Lgs. 127/2015 abrogando la parte della norma che esonera dall’obbligo di fatturazione elettronica:

  • i soggetti minimi (art. 27, cc. 1-2 D.L. 98/2011);
  • i forfetari (art. 1, cc. 54-89 L. 190/2014);
  • le associazioni che hanno esercitato l’opzione della L. 398/1991 con proventi commerciali non superiori a € 65.000 nell’anno precedente.

Fatture verso residenti. Salvo un temporaneo esonero per soggetti con fatturato fino a € 20.000 (da verificare nel testo post conversione), per le operazioni effettuate dal prossimo luglio anche tali soggetti dovranno quindi emettere le fatture verso i clienti residenti attraverso il Sistema di Interscambio, utilizzando la natura N2.2. Per i primi 3 mesi (luglio-settembre) la tardiva emissione non sarà sanzionata se effettuata entro la fine del mese successivo dopodiché le tempistiche dovranno seguire quelle ordinarie dell’art. 21. Anche il bollo dovrà conseguentemente seguire la modalità elettronica del D.M. 17.06.2014 con versamento trimestrale, salva possibilità di cumulare i primi 2 trimestri solari con il 3°, se la somma è inferiore a € 250.

Esterometro. La novità trascina anche il c. 3-bis (che vive di luce riflessa del c. 3) per cui per tali soggetti scatta anche l’onere di trasmettere l’esterometro ovvero i dati relativi alle “cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche”. A tal riguardo, sempre da luglio, entrano in vigore le nuove modalità con flusso in fattura elettronica e le tempistiche introdotte dalla legge di Bilancio 2021.

Flussi attivi da gestire entro gli stessi termini di emissione delle fatture e in tal senso l’uso facoltativo della fattura elettronica anche verso i non residenti farà venir meno l’onere dell’esterometro (fermo restando l’eventuale Intra 1-servizi). Più critica la gestione dei flussi passivi degli acquisti da non residenti (diversi dalle importazioni) da gestire (TD17, TD18 e TD19) al più tardi “entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione”. Acquisti da non residenti di cui anche i forfetari, è bene ricordarlo, sono soggetti passivi in reverse charge (circ. Ag. Entrate 10/E/2016, § 4.1.2) e che pertanto devono sempre essere accompagnati dal versamento con F24 dell’Iva, con la sola eccezione di quelli intracomunitari di beni entro la soglia di € 10.000 annui (art. 38, c. 5, lett. c) D.L. 313/1993).

Un incubo amministrativo, se si pensa agli acquisti via Internet, la cui criticità potrebbe essere evitata dirottando, ove possibile, verso i più autarchici negozi sotto casa.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2024 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits