Imposte dirette
22 Ottobre 2025
La bozza della legge di Bilancio 2026 estende all'anno d'imposta 2026 l'innalzamento temporaneo, introdotto per il 2025, della soglia reddituale di lavoro dipendente o assimilato che consente l'accesso o la permanenza nel regime forfetario.
La bozza della legge di Bilancio 2026 prevede una modifica diretta all’art. 1, c. 12 L. 30.12.2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025), che aveva introdotto, limitatamente all’anno d’imposta 2025, un innalzamento da 30.000 a 35.000 euro della soglia relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nell’anno precedente (il 2024), il cui superamento costituisce causa ostativa all’accesso o alla permanenza nel regime forfetario disciplinato dalla L. 190/2014. La modifica proposta dalla bozza della legge di Bilancio 2026 consiste nel sostituire le parole “l’anno 2025” con “gli anni 2025 e 2026”, prorogando di fatto l’applicazione della soglia maggiorata anche per l’accesso e la permanenza nel regime forfetario per l’anno d’imposta 2026, sulla base dei redditi percepiti nel 2025.
La norma originaria (art. 1, c. 57, lett. d-ter) L. 190/2014) prevede che non possano avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (artt. 49 e 50 del Tuir) per un importo eccedente i 30.000 euro. La verifica è irrilevante qualora il rapporto di lavoro dipendente sia cessato nell’anno precedente a quello di applicazione del regime. Ai fini del calcolo della soglia, rilevano i redditi derivanti da rapporti di lavoro subordinato, le pensioni di ogni genere e gli assegni equiparati. Rientrano nel computo anche i redditi assimilati, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, i compensi dei soci lavoratori di cooperative, i compensi per uffici di amministratore, sindaco o revisore, la partecipazione a collegi e commissioni, le prestazioni pensionistiche complementari e altri assegni periodici.
Particolare attenzione va posta agli assegni percepiti dal coniuge in forza di separazione o divorzio. Tali somme sono spesso erroneamente trascurate nella verifica della soglia, ma sono rilevanti, in quanto espressamente ricomprese nel dettato dell’art. 50 del Tuir. L’Agenzia delle Entrate si è espressa per l’irrilevanza delle stesse solo ed esclusivamente con riferimento alla diversa causa ostativa di esercizio di attività prevalente nei confronti dell’ex datore di lavoro (circolare Agenzia delle Entrate 10.04.2019, n. 9/E, paragrafo 2.3.2.).
La proroga della soglia a 35.000 euro impatta sui contribuenti sotto diversi profili. Chi era già forfetario nel 2025 potrà mantenere il regime nel 2026, anche se i redditi 2025 da lavoro dipendente/assimilato si collocheranno tra 30.001 e 35.000 euro. Resta però il carattere di temporaneità della misura: senza ulteriori interventi che la rendano strutturale, chi si troverà stabilmente in questa fascia reddituale potrebbe dover uscire dal regime nel 2027.
Per chi intende avviare una nuova attività nel 2026, avendo percepito nel 2025 i redditi qui oggetto di esame, l’accesso al forfetario è, parimenti, consentito dalla proroga. Tuttavia, l’incertezza sulla stabilità futura rende opportune alcune valutazioni, specialmente per i soggetti idonei al regime “start-up” con aliquota al 5%. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale aliquota agevolata spetta solo a chi applica il forfetario sin dall’inizio dell’attività; pertanto, iniziare l’attività nel 2026 in regime ordinario, nell’ottica della possibile perdita del regime forfetario nel 2027 per il superamento della soglia standard di 30.000 euro, precluderebbe definitivamente il futuro accesso al 5%, anche qualora la soglia venisse stabilizzata a 35.000 euro (o più), consentendo quindi di adottare il regime forfetario negli anni successivi. Pertanto, per una start-up nel 2026 con redditi di lavoro dipendente e assimilati 2025 entro 35.000 euro, aderire immediatamente al regime forfetario è la scelta più opportuna (nel rispetto di tutte le condizioni poste dalla norma) al fine non solo di beneficiare del 5% nel 2026 ma, soprattutto, di non perdere l’opportunità di mantenerlo nei 4 anni successivi, se la soglia maggiorata diventasse permanente.
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