Fisco

21 Luglio 2023

Forfetario e obblighi informativi nel modello Redditi

Gli obblighi informativi del contribuente forfetario nel Modello Redditi 2023: dai codici fiscali e redditi dei professionisti (righi RS371-372-373) ad alcune categorie di spese sostenute (righi RS375 a 378 e 381).

I ricavi/compensi percepiti da un forfetario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto dal sostituto d’imposta. A tal fine, il forfetario rilascia apposita dichiarazione al sostituto, dalla quale deve emergere che il soggetto è nel regime dei forfetari e richiede di non applicare la ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’art. 1, c. 67 L. 190/2014. Tale dichiarazione non ha particolari formalità, tant’è che è possibile aggiungere la frase alla fattura di vendita emessa, come di consueto accade.

Dal lato passivo, il forfetario non è nemmeno tenuto a operare la ritenuta alla fonte sui compensi erogati (fatture passive), come dispone l’art. 1, c. 69 L. 190/2014. Tuttavia, sussiste l’obbligo di indicare nella propria dichiarazione dei redditi, relativa all’anno in cui si è pagato il compenso, il codice fiscale e il reddito del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta nei righi RS371, RS372, RS373. Nella colonna 1 vanno indicati i codici fiscali dei professionisti, mentre in colonna 2 il reddito. Pertanto, se il professionista dovesse avere una cassa professionale, in colonna 2 andrebbe indicato solo il reddito erogato e non la cassa (come del resto avviene nelle CU). Per esempio, il forfetario riceve fattura da professionista dottore commercialista di 1.000 + cassa (2%) 20 euro + Iva 224,40 = totale a pagare 1.244,40 (appunto al lordo della ritenuta): nella colonna 2 andrebbe riportato solo 1.000.

Differente discorso va fatto per le ritenute sui redditi da lavoro dipendente che invece i forfetari, in qualità di datori di lavoro, sono tenuti a operare. Il comma 69 cit., infatti, specifica che il forfetario non deve operare le ritenute alla fonte, a eccezione delle ritenute di cui agli artt. 23 e 24 D.P.R. 600/1973, ossia “ritenute sui redditi di lavoro dipendente” e “ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente”.

Di conseguenza, il forfetario, non essendo soggetto né attivo né passivo di ritenute, in linea generale non deve presentare né CU, né 770 in riferimento ai redditi da lavoro autonomo o occasionale; tuttavia, in presenza di lavoratori alle sue dipendenze, deve presentare per essi la CU e il Modello 770 – lavoro dipendente.

Oltre ai suddetti obblighi informativi di cui ai righi RS371, RS372, RS373, il forfetario è soggetto ad altri obblighi. In particolare, il forfetario esercente attività d’impresa, ossia la ditta individuale, dovrà indicare i dati seguenti:

  • rigo RS375: numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività al 31.12.2022;
  • rigo RS376: costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa;
  • rigo RS377: costi sostenuti per il godimento di beni di terzi;
  • rigo RS378: ammontare complessivo delle spese sostenute per gli acquisti di carburante.

Il forfetario professionista, invece, deve indicare al rigo RS381 soltanto le spese sostenute nell’anno 2022 per servizi telefonici compresi quelli accessori, consumi di energia elettrica e carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

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