IVA
19 Settembre 2025
Il regime forfetario prevale sul reverse charge e sullo split payment: il forfetario che emette fattura lo farà senza applicare l’Iva ai sensi dello stesso regime agevolato.
Il regime forfetario prevale sia sul reverse charge che sullo split payment. Vediamo nel caso specifico fornendo esempi.
Se il soggetto forfetario fosse un elettricista e dovesse emettere fattura per lavori di installazione su edifici per i quali normalmente, ossia se adottasse un regime contabile “ordinario”, dovrebbe applicare il meccanismo del reverse charge (art. 17, lett. a-ter) D.P.R. 633/1972), dovrà invece emettere fattura senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 1, c. 58 L. 190/2014 “regime forfetario”.
Così ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/E/2015, che, al paragrafo 7, ha proprio trattato il rapporto tra reverse charge e regime forfetario, richiamando anche la precedente circolare n. 31/E/2006 che trattava lo stesso rapporto, ma con riferimento al vecchio regime dei minimi in franchigia (ex art. 32-bis D.P.R. 633/1972), ribandendo che non si applica il reverse charge alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti che applicano il regime forfetario.
Il contribuente in contabilità semplificata o ordinaria che riceve lavori edili o di pulizia o installazioni o demolizioni o altri lavori che ordinariamente andrebbero in reverse charge e per i quali quindi dovrebbe integrare l’Iva, se il prestatore è nel regime forfetario (L. 190/2014) emetterà fattura in franchigia da Iva; quindi, non si applicherà il regime di reverse charge e il committente non dovrà integrarla.
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