Società e contratti

27 Giugno 2025

Forme strutturali della scissione

Alla natura giuridica della scissione, nonostante la sua opposta dinamica strutturale di frammentazione dei patrimoni, in luogo della loro concentrazione, sono adattabili le medesime rappresentazioni giuridiche in ordine alla fusione.

È la stessa tecnica normativa di rinvio alle norme sulla fusione a cui il Codice Civile ricorre per disciplinare la gran parte degli istituti che concorrono a dare identità giuridica alla scissione. Anche in dottrina vi è l’opinione comune che le vicende che prendono forma nella fusione e nella scissione sono in qualche misura tra loro speculari e che, quindi, la configurazione della scissione può essere ricostruita facendola dipartire dalla fusione. Ne deriva che anche la scissione, come vicenda essenzialmente riorganizzativa di assetti societari, si pone in maniera del tutto antitetica a una concezione autenticamente traslativa di beni, diritti e rapporti, dovendosi intravedere anche in essa sempre una vicenda successoria di tali situazioni giuridiche inidonea a innescare meccanismi impositivi. Tale effetto si raccorda a entrambe le forme di scissione espressamente contemplate nell’art. 2506 c.c. per il quale: “Con la scissione una società assegna l’intero suo patrimonio a più società preesistenti o di nuova costituzione (cd. scissione totale) o parte del suo patrimonio, in tal caso anche a una sola società (cd. scissione parziale) e le relative azioni o quote”.

A proposito delle forme della scissione e al di là delle 2 specificazioni strutturali rinvenibili nella norma, appare rilevante considerare come all’operazione venga raccordato un carattere polimorfo o polifunzionale (configurazione rappresentata da F. D’Alessandro, Presidente dell’allora Commissione ministeriale incaricata alla stesura dello schema del D.Lgs. 22/1991 preordinato all’introduzione nell’Ordinamento italiano della scissione)

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