Accertamento, riscossione e contenzioso

07 Novembre 2025

Forza maggiore e sanzioni tributarie: un nuovo orientamento

La Cassazione, con l’ordinanza 27.10.2025, n. 28509, ha escluso che la latitanza o la detenzione di un contribuente possano integrare la forza maggiore ai fini dell’art. 6, c. 5 D.Lgs. 472/1997.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 27.10.2025, n. 28509, ha ritenuto che non si renda raccordabile alle prerogative della forza maggiore lo stato di latitanza e di arresto di un contribuente incorso nell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2004, presentata solo dopo alcuni anni. La Cassazione riforma la sentenza della C.T.R. della Puglia che uniformandosi alla sentenza della C.T.P. di Foggia aveva accolto il ricorso del contribuente.

Per la Cassazione la nozione di forza maggiore, quale causa di non punibilità di cui all’art. 6, c. 5 D.Lgs. 472/1997 richiede la sussistenza di un elemento oggettivo, costituito da circostanze anormali ed estranee al contribuente, e di un elemento soggettivo, correlato al dovere dello stesso contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, mediante l’adozione di misure appropriate, pur senza incorrere in sacrifici eccessivi. La forza maggiore è stata ancor di recente ricostruita dalla Cassazione alla stregua di una situazione di “impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità (nel senso dell’indipendenza dalla volontà del contribuente), anche a titolo di colpa, inevitabilità e imprevedibilità dell’evento” (Cass. n. 3699/2025).

Nel caso in esame per il Giudice di legittimità “il contribuente per un verso ha scelto la via della latitanza, per altro verso non si è minimamente premunito rispetto all’impatto sulla propria capacità di manovra e rapidità d’azione della detenzione in carcere, che comunque è situazione tutt’altro che estranea e avulsa rispetto al contribuente medesimo”.

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