Diritto privato, commerciale e amministrativo
29 Marzo 2025
Il frazionamento di un credito derivante dal medesimo rapporto contrattuale è sanzionato giurisdizionalmente, se comporta un abuso del diritto, con differenti rimedi processuali, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte (Cass. S.U. 19.03.2025 n. 7299).
Il creditore che fraziona il proprio credito per ottenere più decreti ingiuntivi anziché un unico decreto al fine di lucrare sulla spese liquidate nei diversi procedimenti, opera un abuso del diritto per contrarietà al principio costituzionale del giusto processo.
La giurisprudenza tende a sanzionare tale comportamento processuale dichiarando improcedibile il secondo giudizio instaurato, per contrasto al principio di buona fede che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante il rapporto tra le parti ma anche nell’eventuale fase del conflitto.
Altro orientamento giurisprudenziale tende invece ad ammettere la possibilità di frazionamento quando le ragioni di credito pur derivando dal medesimo rapporto contrattuale abbiano fonti diverse (ad es. contrattuale ed extracontrattuale).