Società e contratti
17 Ottobre 2025
Le operazioni di fusione e scissione tra società semplici non generano effetti imponibili, configurandosi come riorganizzazioni patrimoniali neutre ai sensi del Tuir e dell’art. 2506 c.c.
Dall’art. 2504-bis c.c. rubricato “Effetti della fusione”, si ricava l’effetto del subentro della società incorporante o risultante dalla fusione in tutti i diritti e gli obblighi delle società partecipanti all’operazione, con prosecuzione di tutti i rapporti, inclusi quelli processuali anteriori alla fusione incentrata sulla società incorporante/risultante dalla fusione. La fusione determina l’effetto, di grande rilievo anche sul piano tributario, di ridurre a unità le sfere giuridiche delle società, secondo un principio di continuità che evoca una vicenda successoria e non un trasferimento in senso tecnico.
L’orientamento tornato a imporsi per effetto del pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 30.07.2021, n. 21970) è quello definibile come “modificativo-devolutivo-estintivo” che, pur non disconoscendo alla fusione la peculiare natura di vicenda modificativa dell’originario contratto sociale, rende compatibile tale connotazione con l’effetto estintivo che l’operazione determina. Secondo tale orientamento la fusione si raccorda con un’operazione di riorganizzazione o di riconfigurazione degli assetti societari che incide sulla struttura dei patrimoni dei soggetti coinvolti, generando una vicenda modificativa dell’originario contratto societario, ma nel contempo essa realizza anche una vicenda devolutiva-estintiva dell’incorporata o delle società che si fondono (in tal senso Daniele Vattermoli, “La Fusione” in Trattato delle Società, Giuffrè Editore).
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