Enti locali
19 Maggio 2025
La dichiarazione di dissesto determina una scissione tra la gestione straordinaria della situazione pregressa, affidata a un organo esterno.
Il dissesto finanziario dell’ente locale fu introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento dall’art. 25 D.L. 66/1989. L’attuale disciplina, frutto di successive modifiche e integrazioni, è contenuta nell’art. 244 e seguenti del Tuel e si applica esclusivamente a Comuni e Province. La ratio dell’istituto risiede nell’esigenza di garantire la continuità dell’ente pur in presenza di una condizione di grave crisi finanziaria.
A tal fine, la dichiarazione di dissesto determina una scissione tra la gestione straordinaria della situazione pregressa, affidata a un organo esterno appositamente costituito (cd. organo straordinario di liquidazione), e la gestione ordinaria, lasciata alla responsabilità dell’ente. Il ruolo dell’organo di revisione è rimasto immutato e la natura giuridica dell’organo di revisione, il quale rimane un pubblico ufficiale che svolge una pubblica funzione ammnistrativa, è disciplinata da norme di diritto pubblico e connotata da poteri certificativi, come previsto dall’art. 357 c.c., ed esegue sia un controllo interno a supporto dell’amministrazione dell’ente locale sia un controllo esterno della Corte dei conti.
Si ha lo stato di dissesto finanziario se l’ente non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell’ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte né con il mezzo ordinario del ripristino del riequilibrio del bilancio (art. 193), né con lo straordinario riconoscimento del debito fuori bilancio (art. 194). Qualora ricorrano uno o entrambi le suddette ipotesi, il Consiglio dell’ente, ai sensi dell’art. 246 del Tuel, è tenuto ad adottare la deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario. La deliberazione dello stato di dissesto è, dunque, obbligatoria e non revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria che analizza le cause che hanno provocato lo stato di dissesto.
Durante la propria attività di controllo dell’ente locale, l’organo di revisione è tenuto a esprimere pareri relativi ad atti e proposte di deliberazioni. La collaborazione da parte dell’organo di revisione deve assumere le caratteristiche dell’attività professionale qualificata finalizzata al buon andamento della gestione. Si può concretizzare con pareri, rilievi, osservazioni e proposte sugli aspetti economici patrimoniali e finanziari dell’area di competenza consiliare tesi a conseguire, attraverso la responsabilizzazione dei risultati, una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione, nonché a ottenere il miglioramento dei tempi e dei modi dell’azione amministrativa. Tali pareri, rilievi, osservazioni e proposte indirizzati all’organo politico possono essere disattesi solo con scelte opportunamente motivate.
La collaborazione è propedeutica all’efficacia del controllo. La collaborazione è obbligatoria sulle proposte di deliberazione relativa alle seguenti aree:
1. piani e strumenti di programmazione economico-finanziaria;
2. bilancio, rendiconto e bilancio consolidato;
3. modalità di gestione dei servizi, costituzione o partecipazione a organismi esterni e rapporti con essi;
4. ricorso all’indebitamento;
5. debiti fuori bilancio e transazioni;
6. utilizzo di strumenti di finanza innovativa;
7. regolamenti di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio, applicazione dei tributi locali.
I pareri alle variazioni di bilancio devono riguardare anche quelle poste in essere dalla Giunta assunte coi poteri del Consiglio per motivi di urgenza, in quanto il destinatario finale rimane comunque l’organo consiliare.