Associazioni sportive dilettantistiche e Sport

02 Agosto 2025

Gestione fiscale e previdenziale dell’assistente bagnanti sportivo

Identificazione dei regimi da applicare al lavoratore sportivo.

Individuato come lavoratore sportivo, l’assistente bagnanti può operare in regime agevolato sotto il profilo contrattuale, fiscale e contributivo, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 36/2021.

Una volta stabilita l’appartenenza alla categoria dei lavoratori sportivi, occorre individuare la tipologia contrattuale più opportuna in base alle caratteristiche del rapporto di lavoro che si vuole instaurare. Su questo punto, l’art. 25, c. 2 D.Lgs. 36/2021 ha previsto che l’attività di lavoro sportivo possa costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’art. 409, c. 1, n. 3 c.p.c. Nell’ambito del settore dilettantistico, vige una presunzione in merito alla natura autonoma del rapporto di lavoro, la cui forma più naturale è quella dell’incarico professionale con partita Iva o, ricorrendone i presupposti, la collaborazione coordinata e continuativa.

Sempre a partire dal 1.07.2023 è radicalmente cambiato il trattamento fiscale e previdenziale applicabile ai compensi percepiti dai lavoratori sportivi che operano nel settore dilettantistico nell’ambito di una collaborazione coordinata e continuativa.

Innanzitutto, l’art. 36, c. 5 D.Lgs. 36/2021 stabilisce che “I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro”.

Dal punto di vista contributivo, invece, per i lavoratori autonomi operanti nell’ambito del dilettantismo, per le collaborazioni coordinate e continuative sportive sempre in tale ambito e per i co.co.co. amministrativo-gestionali viene previsto l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata Inps con alcune agevolazioni: l’aliquota è calcolata sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui. Inoltre, fino al 31.12.2027, la contribuzione è dovuta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo. Pertanto, il collaboratore dovrà rilasciare autocertificazione per i compensi percepiti anche da altri soggetti, ivi inclusi quelli a titolo di lavoro autonomo occasionale, al fine di determinare la soglia di esenzione. L’obbligo di applicare e versare i contributi previdenziali ricadrà sul committente, tenuto a corrispondere gli importi eccedenti la soglia di esenzione.

Infine, ricordiamo che, ai sensi dell’art. 28 del predetto decreto “L’associazione o società nonché la Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva associata, l’Ente di Promozione Sportiva, l’associazione benemerita, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo, entro il 30° giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro. L’iscrizione al libro unico del lavoro può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono”.

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