Finanza e banche
22 Aprile 2025
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 9.12.2024, n. 60/E, ha dichiarato la non imponibilità dei giroconti di valuta estera tra conti intestati al medesimo soggetto.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle ipotesi di trasferimento di valuta tra 2 conti correnti intestati allo stesso soggetto ed espressi nella stessa valuta estera. In particolare, si era posto il dubbio se tale operazione, ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. c-ter) del Tuir, potesse essere considerata “prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente” e, quindi, essere assoggettata a tassazione in ordine alle plusvalenze eventualmente realizzate sui differenziali di cambio relativi alla valuta estera considerata.
La tassazione è prevista ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. c-ter) del Tuir laddove si afferma che sono imponibili “le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso (…) di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti (…). Agli effetti dell’applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente”.
La circolare del Ministero delle Finanze 24.06.1998, n. 165, par. 2.2.3., ha chiarito che la ratio della citata normativa è quella di “assoggettare a imposizione solo le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle valute di cui sia stata acquisita e mantenuta la disponibilità per fini di mero investimento” e che tale finalità “deve ritenersi esistente per presunzione assoluta di legge (…) nelle ipotesi in cui la valuta sia stata ceduta a termine ovvero immessa su depositi o conti correnti”.