Amministrazione e bilancio

09 Maggio 2024

Giudice popolare e lavoro dipendente

Come gestire il rapporto di lavoro quando il lavoratore viene chiamato a rivestire la figura di giudice popolare.

Il giudice popolare, ai sensi dell’art. 1 L. 10.04.1951, n. 287, è il componente non togato nelle Corti d’assise, un organo giurisdizionale penale istituito per i reati di maggior gravità e allarme sociale, la cui competenza è disciplinata all’art. 37 L. 287/1951. Nello specifico, vengono trattati i delitti puniti con la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 24 anni e i reati di omicidio del consenziente, omicidio preterintenzionale e istigazione al suicidio.

L’attività di giudice popolare è obbligatoria ed è parificata a tutti gli effetti all’esercizio delle funzioni pubbliche elettive. Il lavoratore che viene chiamato a coprire tale figura ha diritto ad assentarsi dal lavoro, a mantenere la conservazione del posto, l’anzianità aziendale, le ferie ecc.

Il lavoratore deve presentare al datore di lavoro il decreto di nomina e le certificazioni dell’Ufficio Giudiziario dalle quali risultano le sue presenze in udienza: il datore di lavoro non può opporsi all’assenza del lavoratore.

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