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19 Marzo 2025
Nella Grecia antica era diffusa l’opinione filosofica che il giurista dovesse perseguire come fine ultimo il bene, concetto che coincideva nella convinzione sociale e civica con quello più complesso di giustizia.
Per Platone giustizia e diritto, intesi nella loro accezione più tipica, concernono innanzitutto i rapporti sociali. La prima rende o distribuisce “a ciascuno ciò che gli spetta” (Repubblica – II 132) e, in conseguenza del suo elevato fine, deve essere esercitata all’interno della comunità ma, ancora prima, nell’interiorità dell’essere umano.
Anche il concetto di diritto, pur recando in sé un pragmatismo più spiccato, è comunque vincolato al fine ultimo di perseguire la virtù sociale, oltre che la tutela di diritti più materiali quali, a titolo di puro esempio, la proprietà. Ne consegue che, secondo questa dottrina, il compito istituzionale della legislazione è quello di intervenire su materie di pubblico interesse che riguardino anche “i buoni costumi, la ginnastica, la musica e gli spettacoli”.
Il primo fine del diritto è quindi, secondo Platone, un fine pedagogico: il giusto sociale viene perseguito con metodicità e praticità, nel pieno rispetto dei diritti personali, sociali e morali dell’uomo.