IVA
14 Giugno 2025
L’Agenzia delle Entrate apre al rimborso Iva per opere su beni di terzi, valorizzando la strumentalità e la disponibilità giuridica, in linea con Cassazione e prassi recenti.
Con la risposta all’interpello 12.06.2025, n. 155 l’Agenzia delle Entrate interviene su un tema di grande attualità per i gruppi societari: il rimborso dell’Iva assolta su beni ammortizzabili, anche quando le opere sono realizzate su beni di terzi, nel contesto del Gruppo Iva.
Il caso nasce da un interpello congiunto presentato da una società capogruppo e dalla rappresentante del Gruppo Iva, attivo nel settore delle energie rinnovabili, che chiede se l’eccedenza di imposta detraibile possa essere chiesta a rimborso ai sensi dell’art. 30, c. 3, lett. c) D.P.R. 633/1972, anche per impianti fotovoltaici realizzati su beni non di proprietà, e se il rimborso possa avvenire senza garanzia tramite visto di conformità.
Il nodo centrale riguarda la possibilità di chiedere il rimborso dell’Iva per impianti realizzati su beni di terzi, come tetti in concessione o terreni non di proprietà. Le società istanti sottolineano che, in assenza del Gruppo Iva, ciascuna partecipante avrebbe diritto al rimborso per l’Iva assolta sugli acquisti di beni ammortizzabili. Negare tale diritto al Gruppo Iva, sostengono, sarebbe penalizzante e contrario al principio di neutralità dell’Iva, sancito anche dalla Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 13162/2024.