IVA
25 Agosto 2025
Ammissibile la coesistenza di più gruppi nell’ambito dello stesso gruppo economico. Con la risposta all’interpello 19.08.2025 n. 211, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad affrontare i profili applicativi della disciplina del Gruppo IVA.
È ammessa la costituzione, da parte di soggetti appartenenti a un medesimo gruppo economico, di 2 distinti Gruppi IVA qualora tra i soggetti partecipanti non risulti integrato un vincolo finanziario rilevante e, dunque, i rispettivi perimetri risultino distinti. Ai fini dell’esercizio dell’opzione, è sufficiente che il vincolo di controllo di diritto, rilevante ai fini IVA, sussista alla data del 1.07 dell’anno precedente a quello di efficacia dell’opzione, anche qualora la sede secondaria del soggetto estero sia iscritta nel Registro delle imprese in data successiva a tale termine, sempre che risultino perfezionati i presupposti identificativi IVA entro la medesima data. Con la risposta all’interpello 19.08.2025 n. 211, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad affrontare i profili applicativi della disciplina del Gruppo IVA, soffermandosi sulla possibilità, per società appartenenti a un medesimo gruppo economico internazionale, di costituire due distinti Gruppi IVA sul territorio nazionale.
La questione trae origine da un processo di riorganizzazione societaria che ha interessato il gruppo multinazionale X, attivo nel settore dell’alta tecnologia, la cui capogruppo estera (BETA1) controlla da un lato una subholding italiana (BETA), a capo di varie società residenti, e dall’altro una società estera (ALFA) tramite una società interposta (GAMMA), con successiva costituzione in Italia di una sede secondaria (ALFA Italia) e acquisizione della totalità del capitale della società italiana DELTA. Mentre BETA e le sue controllate residenti avevano già costituito, con decorrenza dal 1.01.2021, un Gruppo IVA (Gruppo BETA), ALFA intendeva costituire ora un secondo Gruppo IVA (Gruppo ALFA) tra la propria stabile organizzazione italiana e la controllata DELTA.