Imposte dirette
24 Giugno 2025
L'Agenzia delle Entrate estende il riconoscimento della tracciabilità ai sistemi di pagamento digitale via smartphone.
La recente pubblicazione delle guide dell’Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni 2025, avvenuta il 17.06.2025, ha portato alcuni importanti chiarimenti sul tema della detraibilità delle spese sostenute attraverso nuovi strumenti di pagamento digitale. Si tratta, nella sostanza, di un’evoluzione interpretativa che era nell’aria da tempo, considerando la diffusione massiccia dei pagamenti tramite smartphone e la necessità di adeguare il quadro applicativo alle innovazioni tecnologiche del settore. L’Amministrazione Finanziaria ha infatti stabilito che rientrano pienamente nell’ambito dei pagamenti “tracciabili” quelli effettuati mediante applicazioni per smartphone collegate a istituti di moneta elettronica autorizzati, con tutte le conseguenze che questo comporta in termini di accesso alle detrazioni fiscali del 19%. Una precisazione che era attesa da tempo nella pratica professionale quotidiana.
Il punto di partenza normativo rimane sempre l’art. 1, c. 679 L. 160/2019 che dal 1.01.2019 ha subordinato la detrazione dall’imposta lorda degli oneri di cui all’art. 15 del Tuir alla condizione che il pagamento avvenga con versamento bancario o postale, oppure mediante altri sistemi previsti dall’art. 23 D.Lgs. 241/1997. Il legislatore aveva già previsto una certa flessibilità interpretativa per includere “altri sistemi di pagamento”, ma l’evoluzione tecnologica ha corso più veloce della normativa. La ratio sottostante è sempre la stessa: garantire la tracciabilità delle operazioni per consentire all’Amministrazione Finanziaria di effettuare i propri controlli.
Quello che l’Agenzia delle Entrate ha fatto, riprendendo peraltro un orientamento già espresso nell’interpello 29.07.2020, n. 230, è stato chiarire definitivamente che i pagamenti tramite istituti di moneta elettronica autorizzati, quelli che funzionano attraverso app per smartphone con inserimento di codice IBAN e numero di cellulare, sono da considerarsi a tutti gli effetti “tracciati”. Non servono carte di credito, non servono dispositivi NFC: basta che il sistema sia collegato a un istituto autorizzato e che consenta di identificare chiaramente il flusso di denaro. È una posizione pragmatica, tutto sommato, che riconosce la realtà dei fatti: ormai una buona parte delle transazioni quotidiane avviene proprio attraverso questi strumenti.
Ma veniamo agli aspetti più pratici, quelli che interessano davvero chi si trova a gestire questi casi nella quotidianità professionale. Che documentazione serve per dimostrare la tracciabilità? La soluzione proposta dalle Entrate è abbastanza flessibile: vanno bene le e-mail di conferma delle transazioni inviate dall’istituto di moneta elettronica o dalla piattaforma utilizzata. In alternativa si può utilizzare l’estratto del conto corrente bancario a cui l’istituto di moneta elettronica è collegato, purché contenga tutte le informazioni sul beneficiario del pagamento. Se l’estratto non è sufficientemente dettagliato è possibile integrare con le ricevute presenti nell’app.
C’è poi una questione che emerge frequentemente nella casistica applicativa: cosa succede quando il pagamento viene effettuato da un soggetto diverso dall’intestatario del documento di spesa? Non è una situazione così rara, anzi. L’Agenzia ha chiarito che l’onere può considerarsi sostenuto dal contribuente intestatario del documento indipendentemente da chi materialmente effettua il pagamento. Si può quindi utilizzare anche un sistema di pagamento tracciabile intestato a un terzo, anche se non fiscalmente a carico, a condizione che l’onere sia effettivamente sostenuto dal contribuente che vuole usufruire della detrazione. La prova? Può bastare anche una semplice dichiarazione del contribuente che attesti di aver rimborsato la spesa al terzo, persino in contanti. È un approccio che privilegia la sostanza sulla forma, principio che trova conferma nella giurisprudenza consolidata in materia di oneri detraibili.