Società e contratti

19 Agosto 2025

I patti parasociali a tempo indeterminato

La Riforma del 2003 ha inserito per la prima volta nel codice civile una specifica disciplina dei patti parasociali.

Le scarne disposizioni di legge che disciplinano i patti parasociali riguardano solo alcuni tipi di accordi stipulati nell’ambito delle società per azioni e si limitano a fissarne dei limiti di durata. Il Codice Civile, in particolare, fissa un termine di durata massimo di 5 anni, tuttavia, se il patto non contempla alcun termine, il recesso dall’accordo può essere esercitato con preavviso di 180 giorni. I patti parasociali a tempo indeterminato, quindi, sono espressamente disciplinati per le società per azioni in relazioni alle quali si ritiene che, in mancanza di un termine finale, il patto sia valido ed efficace, ma gli aderenti possono recedere liberamente in ogni tempo (c.d. recesso ad nutum), previo preavviso di 180 giorni (art. 2341-bis, c. 2 c.c.).

Nella disciplina della società a responsabilità limitata, tuttavia, manca una disposizione analoga, né si rinvengono richiami alla normativa prevista per la società per azioni. Già prima della riforma del diritto societario si riteneva che nella s.r.l. i patti parasociali senza limite di durata fossero comunque validi, ma che al tempo stesso, al fine di assicurare la temporaneità delle obbligazioni assunte, occorresse fare ricorso all’applicazione dell’istituto del recesso unilaterale ad nutum con obbligo di congruo preavviso, salva l’esistenza di una giusta causa.

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