Agricoltura ed economia verde
27 Agosto 2025
Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 4.08.2025 introduce nuovi criteri per la qualifica, includendo l'ospitalità tra le "esperienze" ammissibili.
Tra gli interventi del disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 4.08.202, figurano anche modifiche all’art. 1, D.Lgs. 99/2004 riguardanti la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), oltre all’estensione delle attività consentite alle imprese operanti nei settori dell’enoturismo e dell’oleoturismo. La norma introduce misure di semplificazione in ambito fiscale, del lavoro, ambientale e delle attività economiche.
Tra le varie disposizioni, è prevista la revisione dell’art. 1, D.Lgs. 99/2004 in materia di qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), nonché l’ampliamento delle attività riconosciute alle imprese attive nell’enoturismo e nell’oleoturismo. Nel dettaglio, l’art. 23 del disegno di legge in oggetto introduce modifiche rilevanti ai criteri per l’ottenimento della qualifica provvisoria di imprenditore agricolo professionale (IAP), come previsto dall’art. 1, c. 5-ter, del D.Lgs. 99/2004.
In base alla normativa vigente, per ottenere lo status di IAP, è necessario che l’imprenditore, in forma individuale o come socio di una società, dedichi almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo all’attività agricola e che da essa derivi almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.