Accertamento, riscossione e contenzioso
17 Novembre 2025
Il concordato preventivo non salva dall’incriminazione penale di omesso versamento Iva se arriva successivamente alla scadenza del pagamento d’imposta.
Con la sentenza 4.11.2025, n. 35938 la Terza Sezione penale della Cassazione ribadisce un principio destinato a incidere profondamente sulla prassi difensiva del contribuente, rimarcando l’orientamento secondo cui il concordato preventivo non può fungere da ancora di salvezza dall’accusa di omesso versamento Iva se arriva dopo la scadenza dell’imposta. Si tratta, in tal caso di una linea perfettamente coerente con la tradizione penale tributaria, ma che lascia aperti interrogativi sulla sua compatibilità con la moderna razionalità del diritto della crisi d’impresa.
Il caso trattato dalla suprema Corte riguardava una contribuente condannata per omesso versamento Iva ex art. 10-ter D.Lgs. 74/2000 per le annualità 2016 e 2017. Dopo la condanna di primo grado, confermata in appello, la difesa aveva invocato la crisi di liquidità e la successiva presentazione della domanda di concordato preventivo, sostenendo che ciò avrebbe dovuto escludere la responsabilità penale o attenuarne gli effetti.
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, ma ribadisce un principio di assoluta chiarezza, secondo cui il concordato non può mai costituire causa di esclusione del reato se interviene dopo la scadenza del termine di versamento.
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