Procedure concorsuali
10 Maggio 2025
Non è ipotizzabile, in nessun caso, la possibilità per il debitore di accedere al concordato semplificato che preveda la continuità d'impresa.
L’art. 25-sexies del Codice della crisi riserva al tribunale in primis un vaglio di ritualità della domanda ovvero verificare la sussistenza della competenza territoriale del tribunale adito, della tempestività della domanda e dei presupposti descritti dalla norma medesima per accedere alla procedura di concordato semplificato.
Come noto, tale strumento è concepito dal legislatore come extrema ratio a cui affidarsi in ipotesi in cui non sussista altra possibilità di regolazione negoziale della crisi, laddove è impossibile utilizzare uno tra gli strumenti previsti, tanto contrattuali quanto concorsuali, dal Codice della crisi di impresa, con particolare riferimento all’art. 3 del Codice della crisi in tema di composizione negoziata della crisi.
Se il risanamento, che in sede di composizione negoziata risultava ragionevolmente perseguibile, non è praticabile perché qualsiasi proposta di ristrutturazione sondata dall’imprenditore, con l’ausilio dell’esperto, è naufragata, ecco che a valle della composizione negoziata si aprono le porte del concordato semplificato.
Non solo quindi è imprescindibile, per l’accesso allo strumento in commento, che nella composizione negoziata siano state esplicate e poste in campo concrete e complete prospettive di risanamento, ma altresì che le stesse siano state discusse in buona fede con i creditori senza esito positivo.