IVA

14 Marzo 2023

Il credito Iva potenziale: se lo conosci ... non “sbagli”

Numerose sono le richieste di chiarimento in merito al cosiddetto “credito potenziale”; vediamo, quindi, di fare il punto della situazione in merito alla sua formazione e alle modalità di recupero.

È doverosa una premessa sulle modalità di formazione del credito Iva annuale. Lo stesso deriva:

  • dall’applicazione del D.P.R. 633/1972 e dal sistema delle detrazioni caratteristico dell’imposta;
  • dai versamenti operati durante l’anno e relativi anche all’acconto di dicembre;
  • dal credito dell’anno precedente;
  • dall’acconto versato in eccesso.

Importante e particolare è la categoria del credito proveniente dal recupero del “credito potenziale relativo ai versamenti omessi effettuati nei periodi successivi anche a seguito di avvisi bonari, cartelle esattoriali o ravvedimenti operosi per conseguenti omissioni relative alle dichiarazioni di periodi precedenti, oppure anche dal credito che scaturisce dalle dichiarazioni integrative.

Focalizziamoci ora sul credito potenziale: il punto di partenza è una dichiarazione che ha versamenti periodici omessi, non importa per quale ragione, anche in applicazione di un differimento previsto dalla legge.

La domanda che dobbiamo farci e che rappresenta un passaggio indispensabile, di fatto un vero e proprio test obbligatorio, per comprendere come la nostra dichiarazione dovrà essere compilata prestando attenzione alla formazione o meno di un credito “potenziale” è la seguente: se, e sottolineo se, tutti i versamenti periodici fossero stati operati cosa presenterebbe la dichiarazione come saldo?

  • un credito! Se ottenessimo un credito allora saremmo in presenza di un credito potenziale e compileremmo il rigo VL41;
  • un debito! Se, invece, ottenessimo un debito non saremmo in presenza di un credito potenziale e non saremmo tenuti a compilare il rigo VL 41.

A maggior esemplificazione partiamo dal quadro VL.

Nel quadro VL del modello Iva sono indicati esclusivamente i versamenti effettivamente eseguiti e non anche quelli sospesi, come ad esempio quelli previsti a seguito di norme agevolative Covid e che sono, invece, riportati nel rigo VA16 (rammentiamo che 2 anni fa si era in presenza di un rigo VA16 particolarmente articolato).

In breve, di fronte ai versamenti omessi e un credito Iva potenziale abbiamo solo due possibilità: recuperiamo l’Iva attraverso una dichiarazione integrativa oppure dobbiamo operare con il quadro VQ.

Facciamo quindi un esempio. Poniamo che una dichiarazione Iva 2023, relativa al 2022, abbia tutti i versamenti mensili regolarmente effettuati eccetto l’acconto Iva di dicembre per 8.000 euro. Facciamo il test e poniamoci le domande poc’anzi indicate.

Se tutti i versamenti periodici fossero stati operati cosa presenterebbe la dichiarazione?

Ai fini dell’esempio consideriamo un credito di 7.000 euro.

Allora abbiamo un credito potenziale di 7.000 euro che risulta bloccato fino a quando non si comincia a saldare anche mediante pagamento (anche parziale) l’acconto di 8.000 euro (avviso bonario, cartella, ravvedimento spontaneo).

Come già accennato se la dichiarazione finisse comunque con un saldo a debito non si genererebbe alcun credito potenziale. In questo secondo caso, per l’acconto avremo o l’avviso bonario o procederemo con il ravvedimento senza implicazioni sulle dichiarazioni future.

Si evince, quindi, che nella gestione del credito potenziale dobbiamo fare attenzione a due macrocategorie rappresentate rispettivamente da:

  • versamenti spontanei sotto forma di ravvedimento operoso;
  • versamenti non spontanei rappresentati da avvisi bonari e cartelle esattoriali oppure da dilazioni previste da specifiche norme (es. agevolazioni Covid-19).

Dobbiamo prestare attenzione a quando questo versamento viene operato per compilare in modo corretto le dichiarazioni relative attraverso il quadro RQ (il recupero potrebbe avvenire in più esercizi). Nel caso si debba procedere ad apporre il visto di conformità sulla dichiarazione Iva è consigliabile avere accesso al cassetto fiscale dell’azienda al fine di poter verificare l’esistenza e la corretta gestione nel corso degli esercizi di crediti “potenziali provenienti da esercizi precedenti” infatti il legame che in questo caso si presenta con le dichiarazioni precedenti e nel caso del primo esercizio con quelle successive è pregnante.

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