Accertamento, riscossione e contenzioso
21 Agosto 2025
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23063 del 11.08.2025 è tornata a pronunciarsi sul paradigma fiscale della dichiarazione tributaria e sulla portata applicativa dell’art. 2, cc. 8 e 8-bis del D.P.R. 322/1998.
La controversia si raccorda a monte con una sentenza della CTR della Sicilia che aveva negato l’utilizzabilità del credito d’imposta maturato nel 2003 e riportato dalla contribuente nella dichiarazione Mod. Unico/2006 per l’anno 2005 – oggetto di controllo automatizzato ex 36-bis D.P.R. 600/73 di cui alla cartella impugnata – sul presupposto che tale credito non era stato indicato nella (prima) dichiarazione presentata per l’anno 2004 e che la dichiarazione integrativa per tale periodo d’imposta era stata presentata oltre il termine di cui all’art. 2, c. 8-bis, del D.P.R. 322/1998.
Tale statuizione – ad avviso della contribuente – si poneva in evidente contrasto con l’interpretazione dominante secondo cui la dichiarazione fiscale, in generale, ha natura di atto non negoziale e non dispositivo, recante una mera esternazione di scienza e di giudizio, integrante un momento dell’iter procedimentale inteso all’accertamento di tale obbligazione ed al soddisfacimento delle ragioni erariali che ne costituiscono l’oggetto, come tale emendabile e ritrattabile quando dalla medesima possa derivare l’assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che sulla base della legge devono restare a suo carico (in tale preciso senso Cass. SS.UU, sent. n. 15063/2002).