Diritto privato, commerciale e amministrativo

11 Novembre 2025

Il curatore deve smaltire i rifiuti speciali

Il curatore detentore di immobili sui quali insistano rifiuti non è legittimato ad abbandonarli, ma deve in ogni caso smaltirli.

La giurisprudenza è unanime nel ritenere che: “gli atti di dismissione, adottati ai sensi degli artt. 42, c. 3 e 104-ter, c. 8 R.D. 267/1942, vanno qualificati come atti privatistici, che non liberano la Curatela fallimentare dalle responsabilità di diritto pubblico per i danni e/o i pericoli all’ambiente, specificando che, seguendo la tesi contraria, i costi della bonifica finirebbero per ricadere sulla collettività incolpevole, in contraddizione con il principio chi inquina paga” (TAR Basilicata, Sez. I, 14.02.2024, n. 83).

Secondo la pronuncia del CGA Regione Siciliana (sent. 1.02.2024, n. 77) “deve affermarsi il principio di diritto secondo cui la scelta della Curatela di non procedere alle attività di liquidazione di un bene non equivale a un atto di abbandono del bene stesso, non potendo produrre l’effetto di estrometterlo dalla sfera giuridica del debitore che ne sia titolare.

La decisione, dunque, di non includere il bene nell’ambito del programma di liquidazione non implica per la Curatela fallimentare alcun esonero di responsabilità per i danni che il bene stesso possa cagionare a terzi ai sensi dell’art. 2051 c.c. Di conseguenza, nel caso in esame, la scelta di non procedere alla vendita del fondo nell’ambito della procedura fallimentare in ragione della dichiarata antieconomicità che implicherebbe la relativa attività di liquidazione non esonera la Curatela dalla responsabilità civile per i danni dipendenti dalla cosa o dalla sua omessa custodia a terzi sino a quando la procedura fallimentare sarà pendente, non rispondendo, infatti, il Curatore soltanto per i fatti successivi alla chiusura del fallimento”.

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