Diritto del lavoro e legislazione sociale
15 Maggio 2025
Tra oltre 1.000 Ccnl depositati presso il CNEL, la scelta datoriale sul contratto collettivo da applicare ai lavoratori dipendenti richiede indubbia attenzione e un’accurata valutazione di convenienza economica e normativa.
La scelta del Ccnl da applicare ai rapporti di lavoro con il proprio personale dipendente non è mai, o almeno non dovrebbe esserlo, una scelta facile, immediata, scontata. Il contratto collettivo nazionale di lavoro è quel contratto che viene sottoscritto da associazioni datoriali e organizzazioni sindacali, capace, nel nostro ordinamento, di regolamentare, anche derogando o integrando la disciplina legale, quasi ogni aspetto del rapporto di lavoro instaurato con il personale dipendente.
Sul piano giurisprudenziale, voglia condividersi l’assunto secondo cui la scelta del Ccnl da adottare rientra nelle determinazioni discrezionali del datore di lavoro, il quale può, paradossalmente, optare per l’applicazione di un accordo anche totalmente incoerente con l’attività imprenditoriale esercitata (fatta eccezione per le cooperative ai sensi dell’art. 7, c. 4 D.L. 248/2007), non essendoci, a oggi, una disposizione normativa che individui l’ambito di applicazione di un accordo negoziale (di diritto comune), o comunque che sia idonea a limitare le scelte datoriali operate.
Una libertà di scelta, quella datoriale, a cui corrisponde una consolidata impossibilità, per il lavoratore, di “pretendere” l’applicazione di un contratto diverso da quello prescelto, anche laddove questo sia “estraneo” all’attività effettivamente esercitata. Ipotesi irrealizzabile anche laddove si intenda ricorrere all’art. 2070, c. 1 c.c., che trova limitata applicazione rispetto alla natura privatistica propria dei contratti collettivi.