Diritto del lavoro e legislazione sociale
31 Ottobre 2025
La Cassazione conferma la legittimità del licenziamento per uso illecito dei sistemi informatici aziendali, ribadendo i limiti del controllo datoriale e l’obbligo di informativa ex art. 13 GDPR. Una sentenza che ridefinisce il bilanciamento fra potere disciplinare e tutela dei dati.
Con la sentenza 27.10.2025, n. 30039 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, interviene nuovamente sul delicato equilibrio fra potere di controllo datoriale e diritto alla protezione dei dati personali, confermando la legittimità del licenziamento per giusta causa di un dipendente che aveva violato in modo intenzionale e reiterato le policy aziendali sull’uso degli strumenti informatici e sui flussi informativi verso terzi.
Il caso trae origine da un procedimento di reclamo ex L. 92/2012, promosso da un lavoratore licenziato per l’invio non autorizzato di dati aziendali e informazioni su clienti appartenenti al mercato tutelato verso soggetti terzi operanti in regime di concorrenza. Il datore di lavoro aveva documentato le anomalie attraverso un sistema di monitoraggio interno, attivato nel rispetto delle policy e delle informative aziendali.
La Suprema Corte ha riconosciuto che il controllo posto in essere non integrava una violazione dell’art. 4 L. 300/1970, né dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, essendo stato il lavoratore previamente informato della possibilità di verifiche sull’uso dei dispositivi aziendali. La legittimità del monitoraggio è stata così fondata sulla presenza di un’informativa chiara, diffusa tramite policy interne, che consentiva controlli proporzionati e finalizzati alla tutela del patrimonio informativo.
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