Estero
05 Agosto 2025
Con la sentenza n. 93/2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del sistema sanzionatorio che prevede il cumulo automatico tra imposta evasa, sanzione pecuniaria e confisca obbligatoria delle merci.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 3.07.2025, n. 93, ha analizzato il regime sanzionatorio per l’Iva all’importazione; la sentenza pone l’accento sull’obiettivo di perseguire una maggiore equità e proporzionalità nell’irrogazione delle sanzioni previste in caso di omesso versamento dell’imposta in sede di importazione. Al centro della questione vi è la diversa natura dell’Iva all’importazione e dei dazi doganali. Pur confermando che trattasi di diritti di confine, nella sentenza la Corte precisa che l’Iva, diversamente dai dazi, è costruita su un principio di neutralità fiscale, consentendo al soggetto passivo di detrarre l’imposta versata nell’ambito della propria attività.
Il parere della Corte verte sulla legittimità costituzionale dell’applicazione della confisca doganale obbligatoria (di cui all’art. 301 T.U. Dogane) all’ipotesi di evasione dell’Iva all’importazione (di cui all’art. 70 D.P.R. 26.10.1972, n. 633), fuori dai casi in cui la condotta non costituisca reato, oppure nelle ipotesi in cui vi sia stata l’integrale estinzione dell’obbligazione tributaria mediante il pagamento dell’imposta e delle sanzioni, “in data anteriore rispetto all’emissione del provvedimento di confisca impugnato”.
La pronuncia della Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 70 sopra richiamato, in relazione agli artt. 282 e 301 D.P.R. 23.01.1973, n. 43, nella parte in cui è prevista la confisca dei beni, anche se l’obbligato provvede al pagamento integrale dell’importo evaso, degli accessori, comprensivi degli interessi, e della sanzione pecuniaria.