Diritto privato, commerciale e amministrativo
25 Ottobre 2025
In caso di decreto che ingiunga il pagamento di una somma di denaro a una società e ai suoi soci illimitatamente responsabili, il socio deve opporsi autonomamente per evitare un provvedimento definitivo ed esecutivo nei suoi confronti.
La Cassazione civile, sez. III, con la sentenza 13.10.2025, n. 27367, ha affermato che, in caso di decreto che ingiunga il pagamento di una somma di denaro a una società in nome collettivo e ai suoi soci illimitatamente responsabili, in via tra loro solidale, ma diretta e incondizionata, non opera il beneficio della preventiva escussione a favore dei soci intimati in base al monitorio divenuto definitivo nei loro confronti, essendo la fonte dell’obbligazione dei soci non il rapporto sociale, ma il titolo giudiziale definitivo come concretamente formatosi.
Ne consegue che, per effetto della mancata opposizione, la posizione debitoria dei soci rimane indipendente da quella della società e insensibile pure a un eventuale accoglimento dell’opposizione di quest’ultima. Per riassumere, qualora i soci illimitatamente responsabili non si oppongano al decreto ingiuntivo notificato a loro e alla società, il decreto medesimo diviene definitivo e costituisce titolo esecutivo contro di loro anche se la società abbia proposto opposizione e, addirittura, anche se la società abbia avuto ragione dall’autorità giudiziaria.
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