Accertamento, riscossione e contenzioso

25 Agosto 2025

Il superamento delle soglie non trova giustificazione

La Cassazione chiude la porta alla non punibilità ex art. 13, c. 3-ter, D.Lgs. n. 74/2000 nei casi di debito d’imposta elevato, ma la posizione interpretativa assunta solleva più di un dubbio.

Con la sentenza 28.07.2025, n. 27644 la Corte di Cassazione ha affrontato nuovamente il tema dell’omesso versamento dell’IVA, valutando l’applicabilità della causa di non punibilità introdotta dal nuovo art. 13, c. 3-ter D.Lgs. n. 74/2000, inserito con la riforma del 2024. Il caso riguardava un amministratore subentrato in una società già in grave crisi economica, con un rilevante debito IVA maturato nel 2015 e non estinto nel 2016, anno in cui il nuovo rappresentante aveva assunto la carica.

Nonostante i molteplici tentativi adottati per risanare la situazione, tra cui si collocava la vendita di immobili aziendali e la ricerca di partner operativi, la Corte ha escluso ogni valenza scriminante, fondando il rigetto del ricorso su un elemento centrale, stante nell’entità del debito Iva, che si stimava troppo elevata rispetto a quella che rappresentava la soglia penale.

Tale questione offre un interessante spunto di riflessione vertente sul significato della “tenuità” dopo la riforma del 2024.

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