Paghe e contributi
06 Maggio 2025
L’Ispettorato del Lavoro si è pronunciato su questa pratica, di fatto non consentita se non nelle ipotesi di cui all’art. 2120 c.c., con una particolare indicazione che si riflette sull’attività di vigilanza.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, sollecitato dallo IAM (Ispettorato d’Area metropolitana) di Milano, ha chiarito se l’anticipazione del Tfr, effettuato oltre il termine del regime sperimentale individuato dalla L. 190/2014, che era limitato ai periodi di paga decorrenti dal 1.03.2015 al 30.06.2018, fosse consentita nei soli casi espressamente previsti dall’art. 2120 c.c. e, per l’effetto, se un’anticipazione fuori dalle ipotesi contemplate dalla norma sia da considerare illegittima.
Ricordiamo che il prestatore di lavoro, con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un’anticipazione non superiore al 70% sul Tfr, le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti, per eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche o acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli.