IVA

27 Ottobre 2015

Il trattamento Iva dei bancali in legno (pallet) recuperati

La legge di Stabilità 2015 ha esteso l`applicazione del regime del<i> reverse charge</i> di rottami e assimilati (art. 74, c. 7) anche alla cessione "di bancali in legno (<i>pallet</i>) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo". La novella ha creato non poca confusione fra gli addetti, alcuni dei quali hanno ritenuto di doverla applicare "<i>tout court</i>".

Procediamo con ordine. Innanzitutto nella C.M. 14/E/2015 la direzione centrale dell`Agenzia ha precisato che:

i) nella norma in questione non è richiesta – come nel caso dei rottami – la condizione che i pallets siano inutilizzabili rispetto alla loro originaria destinazione se non attraverso una fase di lavorazione e trasformazione, essendo sufficiente che il pallet sia ceduto in un ciclo di utilizzo successivo al primo;
ii) la locuzione “cicli di utilizzo successivi al primo” fa riferimento a tutte le fasi successive alla prima immissione in commercio del pallet nuovo.
Con un`interpretazione “forzata“, ma tutto sommato semplificatoria, l`Agenzia ha sostanzialmente sostenuto che il reverse charge trovi applicazione a prescindere che il pallet sia effettivamente usato, considerato che il pallet è normalmente sottoposto a trasporto, magazzinaggio, selezione e quindi recuperato ad un ciclo successivo al primo. In altri termini, l`Agenzia ha voluto precisare che l`unico soggetto che non applica il reverse è il produttore del pallet nuovo nella prima cessione, mentre dalla successiva cessione (anche se il pallet non è mai stato utilizzato) trova sempre applicazione l`inversione contabile.
Tale conclusione non deve generare confusione poiché va coordinata con le altre disposizioni della disciplina Iva e, in particolare, con l`art. 12 del DPR 633/72 in base al quale “il trasporto, la posa in opera, l`imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti e contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o prestazioni di servizi” seguono il trattamento dell`operazione principale quando fatturati dallo stesso soggetto.
Ciò significa che la nuova disciplina del reverse non trova, quindi, applicazione quando il pallet viene ceduto assieme alla merce in esso collocata. Sostenere una tesi diversa significherebbe sostenere che, per la vendita di patate in casse di legno collocate su bancali, il fornitore debba suddividere i corrispettivi con Iva al 4% sulle patate, 22% sulle casse e reverse charge sui pallet. Tale conclusione è indubbiamente errata poiché viola il principio di accessorietà, in base al quale, nel nostro esempio, la fattura va, invece, tutta con Iva al 4% anche se riporta separata evidenza dei corrispettivi per casse e pallet. Il reverse charge, invece, troverà applicazione nell`eventuale successiva cessione del pallet recuperato dal cessionario e autonomamente venduto come imballaggio vuoto. Tale conclusione trova conferma anche in una recente risposta della DRE Campania a un interpello (914-112/2015) riguardante bancali in legno ceduti unitamente agli alimenti per animali che su di essi vengono trasportati e senza che ne sia pattuita la resa (c.d. imballaggi a perdere). Per completezza va infine evidenziato che:
• proprio per il principio di accessorietà il reverse trova invece applicazione per la cessione di pallet per la cessione di rottami, cascami, ecc (cioè beni il cui trattamento è in reverse), in analogia a quanto riconosciuto per il trasporto di rottami (CM 43/E/2008);
• rimane invariata la diversa disciplina del sistema cauzionale per gli imballaggi a rendere (art. 15 DPR 633/72 e D.M. 11.08.1975);
• rimane invariata l`ipotesi dell`imballaggio reso a fronte di un contratto che contempli – per l`eventuale reso – una clausola risolutiva parziale con emissione – da parte del fornitore – di nota di accredito correlata alla cessione originaria (art. 21-bis, lett. h, DPR 633/1972; RM 85/E/2009).

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