Accertamento, riscossione e contenzioso
16 Ottobre 2025
La Corte di giustizia tributaria di Rovigo ha escluso il valore indiziario della media aritmetica tra imprese, ritenendola contraria ai principi probatori ex art. 2729 c.c. e alle garanzie del contraddittorio.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rovigo, con la sentenza 10.10.2025, n. 177, ha accolto il ricorso del contribuente che riteneva del tutto destituito di valore indiziario il ricorso dell’Amministrazione Finanziaria al parametro costituto dalla cd. redditività mediana, fatta derivare da una media aritmetica raccordata a un range compreso tra -0,5% e 21,4% ritenendolo un criterio statistico non coerente con le prerogative presuntive ex art. 2729 c.c. La sentenza va senz’altro condivisa. Nel ricorso si rappresentavano due questioni che sul piano del diritto si ritenevano ergersi ad asse portante dell’illegittimità della ripresa fiscale rappresentata dall’Ufficio.
La prima questione era il totale oscuramento dei soggetti cui veniva riferita la percentuale della redditività che precludeva al contribuente ogni forma di verifica, rendendo del tutto unilaterale la scelta dei soggetti stessi e l’indicazione di dati in alcun modo comprovati sul piano del loro effettivo riscontro. A tale specifico proposito si deve sottolineare come la mancanza per il contribuente di ogni possibilità di verifica in ordine alla veridicità dei dati meramente inventariati nello schema d’atto in oggetto, in unione con la nuova versione dell’art. 7, c. 5-bis D.Lgs. 546/1992 che, con chiaro tenore letterale, pone a carico dell’Amministrazione
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