Imposte dirette
18 Settembre 2025
La Cassazione ha confermato il diritto al rimborso delle imposte per i lavoratori impatriati, anche senza richiesta formale al datore di lavoro o nella dichiarazione dei redditi.
Con l’ordinanza 19.08.2025, n. 23526 la Cassazione ha sancito che i lavoratori che soddisfano i requisiti per beneficiare del regime fiscale degli impatriati, come previsto dall’art. 16, c. 1 D.Lgs. 147/2015, hanno diritto al rimborso delle imposte pagate in eccesso, anche in assenza di una richiesta formale al datore di lavoro o di dichiarazione esplicita di imponibile ridotto nella dichiarazione fiscale.
Questa sentenza si inserisce nel filone di decisioni favorevoli ai contribuenti, ribadendo che gli adempimenti richiesti dall’Amministrazione Finanziaria per beneficiare delle agevolazioni fiscali non sono sempre necessari, soprattutto se non espressamente previsti dalla normativa. In questo caso, la questione riguardava il precedente regime degli impatriati (art. 16 D.Lgs. 147/2015), la cui applicazione era ancora valida prima delle modifiche introdotte dal D.L. 34/2019.
Il caso esaminato riguarda un soggetto che si era trasferito in Italia nell’agosto 2017, acquisendo la residenza fiscale italiana nel 2018. In tale anno, il contribuente aveva versato imposte superiori a quelle dovute, ma non aveva richiesto al datore di lavoro di applicare le ritenute in misura ridotta, né aveva indicato il regime agevolato nella dichiarazione dei redditi.
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