IVA

25 Febbraio 2025

Impatto degli acquisti da soggetto UE con partita Iva “EX”

Il regime in franchigia transfrontaliero prevale sulle regole ordinarie. Chi riceve fattura con partita Iva “EX” non applica il reverse charge sull’acquisto, ma deve controllare sul sito UE che il fornitore sia effettivamente in franchigia.

Dal 2025 è in vigore nell’Unione Europea il nuovo regime della franchigia transfrontaliera. Tale regime (che disciplina le operazioni dal lato attivo) potrebbe coinvolgere, lato passivo, anche chi non avrà mai i requisiti per accedere al regime suddetto; chi effettua acquisti da altri soggetti comunitari potrebbe trovarsi, infatti, a ricevere fatture da piccole imprese di altri Stati membri che, attraverso la propria Amministrazione, hanno chiesto all’Agenzia delle Entrate italiana e ottenuto l’attivazione del regime transfrontaliero in Italia (art. 70-quaterdecies D.P.R. 633/1972). L’Agenzia delle Entrate, fatte le dovute verifiche, concederà l’accesso solo a persone fisiche che nell’anno precedente e in quello in corso non superano, in Italia, un volume d’affari di 85.000 euro e (fermo restando un volume complessivo non superiore a 100.000 euro) non rientrano in alcune altre situazioni inibitorie.

Il fornitore d’oltralpe (ad esempio un francese), che dovesse trovare accoglimento per il riconoscimento in Italia della franchigia, vedrà cessare eventuali altre identificazioni precedentemente rilasciate dall’Italia “per il periodo in cui il soggetto passivo opera in regime di franchigia” e vedrà attribuito il numero di identificazione (con suffisso) “EX” da parte del proprio Stato di residenza (art. 70-quinquies D.P.R. 633/1972).

Tale numero è valido solo per le fornitura territoriali negli Stati membri in cui il piccolo fornitore ha ottenuto il regime in franchigia transfrontaliero e deve essere controllato dal cessionario/committente, che riceve fatture in franchigia, attraverso il nuovo servizio “SME-on-the-Web”.

Cosa cambia, quindi, per il cessionario/committente italiano che riceve fatture così emesse? Senza pretesa di esaustività proviamo a capirlo con alcuni esempi premettendo che, come precisato nelle note esplicative della Commissione UE, il regime in franchigia prevale sull’applicazione del regime Iva ordinario.

Acquisto intracomunitario di servizi generali – In regime ordinario, laddove il servizio sia territoriale in Italia, impone al committente soggetto passivo residente/stabilito in Italia di applicare l’Iva con il reverse charge (TD17 e, ove obbligato, Intra 2-quater). Se la prestazione viene però resa da un prestatore di altro Stato membro che ha attivato la nuova franchigia transfrontaliera in Italia, cambia il paradigma; l’operazione diventa esente (non soggetta) e il committente non debitore in reverse charge (si ritiene rimanga l’obbligo dell’esterometro TD17, con N2.2, ma non anche quello dell’Intra 2-quater giacché ordinariamente non è chiesto per i servizi esenti/non imponibili).

Acquisto di servizi speciali territoriali in Italia – Stesse conclusioni del caso precedente, tolta qualsiasi incombenza in materia di elenchi Intra 2-quater.

Acquisto intracomunitario di beni – In regime ordinario il cessionario nazionale è tenuto ad applicare il reverse charge (TD18 e, se obbligato, Intra 2-bis) a meno che il fornitore non sia anche in franchigia domestica, nel qual caso l’acquisto non è tecnicamente intracomunitario (TD19 e N2.2 con eventuale, se obbligato, Intra 2-bis statistico). Se invece il fornitore ha adottato la franchigia transfrontaliera, anche in questo caso, cambia il paradigma e il cessionario IT realizza un acquisto non soggetto al reverse charge (TD19 e N2.2 più eventuale Intra 2-bis come sopra).

Acquisto interno di beni – In regime ordinario il cessionario applica il reverse charge senza intra (TD19 con Iva); se il fornitore è in franchigia transfrontaliera, il cessionario realizza, invece, un acquisto non soggetto (TD19 con N2.2).

In tutti i casi esemplificati, si deve controllare l’effettiva presenza del fornitore (partita Iva “EX” indicata in fattura) nella banca dati “SME-on-the-Web”.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2025 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits